Camera dei deputati XVII LEGISLATURA COMMISSIONE PER I DIRITTI E I DOVERI IN INTERNETDICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET 28 luglio 2015
Preambolo Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinirelo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra lepersone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confinie ha costruito modalità nuove di produzione eutilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilitàdi intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Hamodificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito losviluppo di una società più aperta e libera. Internet deveessere considerata come una risorsa globale e che rispondeal criterio della universalità. L’Unione europea è oggi la regione del mondo dove èpiù elevata la tutela costituzionale dei dati personali,esplicitamente riconosciuta dall’articolo 8 della Carta deidiritti fondamentali, che costituisce il riferimentonecessario per una specificazione dei principi riguardantiil funzionamento di Internet, anche in una prospettivaglobale. Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sulpieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità ediversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti ècondizione necessaria perché sia assicurato ilfunzionamento democratico delle Istituzioni, e perché sieviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possanoportare ad una società della sorveglianza, del controllo edella selezione sociale. Internet si configura come unospazio sempre più importante per l’autorganizzazionedelle persone e dei gruppi e come uno strumentoessenziale per promuovere la partecipazione individuale ecollettiva ai processi democratici e l’eguaglianzasostanziale. I principi riguardanti Internet tengono conto anche delsuo configurarsi come uno spazio economico che rendepossibili innovazione, corretta competizione e crescita inun contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumentoindispensabile per dare fondamento costituzionale aprincipi e diritti nella dimensione sovranazionale.
Art. 1. (Riconoscimento e garanzia dei diritti). 1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali diogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universaledei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioninazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia. 2. Tali diritti devono essere interpretati in modo daassicurarne l’effettività nella dimensione della Rete. 3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve esserefondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà,dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, checostituiscono i principi in base ai quali si effettua ilbilanciamento con altri diritti. Art. 2. (Diritto di accesso). 1. L’accesso ad Internet è diritto fondamentale dellapersona e condizione per il suo pieno sviluppo individualee sociale. 2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internetin condizioni di parità, con modalità tecnologicamenteadeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo diordine economico e sociale. 3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deveessere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e nonsolo come possibilità di collegamento alla Rete. 4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quantoriguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anchedistribuite. 5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessariinterventi per il superamento di ogni forma di divariodigitale tra cui quelli determinati dal genere, dallecondizioni economiche oltre che da situazioni divulnerabilità personale e disabilità. 3
Art. 3. (Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete). 1. Le istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'usoe la diffusione della conoscenza in rete intesa come beneaccessibile e fruibile da parte di ogni soggetto. 2. Debbono essere presi in considerazione i dirittiderivanti dal riconoscimento degli interessi morali emateriali legati alla produzione di conoscenze. 3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizionedi acquisire e di aggiornare le capacità necessarie adutilizzare Internet in modo consapevole per l’esercizio deipropri diritti e delle proprie libertà fondamentali. 4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolareattraverso il sistema dell’istruzione e della formazione,l’educazione all’uso consapevole di Internet eintervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturaleche precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte dellepersone. 5. L'uso consapevole di Internet è fondamentalegaranzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescitaindividuale e collettiva, il riequilibrio democratico delledifferenze di potere sulla Rete tra attori economici,Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazionie dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertàaltrui. Art. 4. (Neutralità della rete). 1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi ericevuti in Internet non subiscano discriminazioni,restrizioni o interferenze in relazione al mittente,ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato,applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. 2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella suainterezza è condizione necessaria per l’effettività dei dirittifondamentali della persona. 4
Art. 5. (Tutela dei dati personali). 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che lariguardano, per garantire il rispetto della sua dignità,identità e riservatezza. 2. Tali dati sono quelli che consentono di risalireall’identità di una persona e comprendono anche i dati deidispositivi e quanto da essi generato e le loro ulterioriacquisizioni e elaborazioni, come quelle legate allaproduzione di profili. 3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccoltiche la riguardano, di ottenerne la rettifica e lacancellazione per motivi legittimi. 4. I dati devono esser trattati rispettando i principi dinecessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ognicaso, prevale il diritto di ogni personaall’autodeterminazione informativa. 5. I dati possono essere raccolti e trattati con ilconsenso effettivamente informato della personainteressata o in base a altro fondamento legittimo previstodalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile.Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedereche il consenso della persona interessata debba essereaccompagnato da specifiche autorizzazioni. 6. Il consenso non può costituire una base legale per iltrattamento quando vi sia un significativo squilibrio dipotere tra la persona interessata e il soggetto che effettua iltrattamento. 7. Sono vietati l’accesso e il trattamento dei dati confinalità anche indirettamente discriminatorie. Art. 6. (Diritto all’autodeterminazione informativa). 1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati,quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sonoconservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, lacancellazione secondo le modalità previste dalla legge.Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecnichedi trattamento dei dati che la riguardano. 2. La raccolta e la conservazione dei dati devono esserelimitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso iprincipi di finalità e di proporzionalità e il dirittoall’autodeterminazione della persona interessata. 5
Art. 7. (Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici). 1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona ela libertà e la segretezza delle sue informazioni ecomunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sonopossibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e conl'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria. Art. 8. (Trattamenti automatizzati). 1. Nessun atto, provvedimento giudiziario oamministrativo, decisione comunque destinata ad inciderein maniera significativa nella sfera delle persone possonoessere fondati unicamente su un trattamento automatizzatodi dati personali volto a definire il profilo o la personalitàdell’interessato. Art. 9. (Diritto all’identità). 1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazioneintegrale e aggiornata delle proprie identità in Rete. 2. La definizione dell’identità riguarda la liberacostruzione della personalità e non può essere sottrattaall’intervento e alla conoscenza dell’interessato. 3. L’uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deveessere portato a conoscenza delle persone interessate, chein ogni caso possono opporsi alla costruzione e alladiffusione di profili che le riguardano. 4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i datistrettamente necessari per l’adempimento di obblighiprevisti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, perl’accesso alle piattaforme che operano in Internet. 5. L’attribuzione e la gestione dell'Identità digitale daparte delle Istituzioni Pubbliche devono essereaccompagnate da adeguate garanzie, in particolare intermini di sicurezza. 6
Art. 10. (Protezione dell’anonimato). 1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicareelettronicamente usando strumenti anche di natura tecnicache proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di datipersonali, in particolare per esercitare le libertà civili epolitiche senza subire discriminazioni o censure. 2. Limitazioni possono essere previste solo quandosiano giustificate dall’esigenza di tutelare rilevantiinteressi pubblici e risultino necessarie, proporzionate,fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di unasocietà democratica. 3. Nei casi di violazione della dignità e dei dirittifondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge,l’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, puòdisporre l’identificazione dell’autore della comunicazione. Art. 11. (Diritto all’oblio). 1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazionedagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti adinformazioni che, per il loro contenuto o per il tempotrascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano piùrilevanza pubblica. 2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà diricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essereinformata, che costituiscono condizioni necessarie per ilfunzionamento di una società democratica. Tale diritto puòessere esercitato dalle persone note o alle quali sonoaffidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardanonon hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta oalle funzioni pubbliche esercitate. 3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici deimotori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque puòimpugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria pergarantire l’interesse pubblico all’informazione. 7
Art. 12. (Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme). 1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti acomportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti,fornitori e concorrenti. 2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazionichiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma,a non veder modificate in modo arbitrario le condizionicontrattuali, a non subire comportamenti che possonodeterminare difficoltà o discriminazioni nell’accesso. Ognipersona deve in ogni caso essere informata del mutamentodelle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto diinterrompere il rapporto, di avere copia dei dati che lariguardano in forma interoperabile, di ottenere lacancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano. 3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora sipresentino come servizi essenziali per la vita e l’attivitàdelle persone, assicurano, anche nel rispetto del principiodi concorrenza, condizioni per una adeguatainteroperabilità, in presenza di parità di condizionicontrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni edati verso altre piattaforme. Art. 13. (Sicurezza in rete). 1. La sicurezza in Rete deve essere garantita comeinteresse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutturee la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singolepersone. 2. Non sono ammesse limitazioni della libertà dimanifestazione del pensiero. Deve essere garantita latutela della dignità delle persone da abusi connessi acomportamenti quali l’incitamento all’odio, alladiscriminazione e alla violenza. 8
Art. 14. (Governo della rete). 1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propridiritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. 2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensioneuniversale e sovranazionale, volte alla piena attuazione deiprincipi e diritti prima indicati, per garantire il suocarattere aperto e democratico, impedire ogni forma didiscriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dalpotere esercitato da soggetti dotati di maggiore forzaeconomica. 3. Le regole riguardanti la Rete devono tenere conto deidiversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale,regionale), delle opportunità offerte da forme diautoregolamentazione conformi ai principi indicati, dellanecessità di salvaguardare la capacità di innovazioneanche attraverso la concorrenza, della molteplicità disoggetti che operano in Rete, promuovendone ilcoinvolgimento in forme che garantiscano lapartecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzionipubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questaforma di partecipazione. 4. In ogni caso, l’innovazione normativa in materia diInternet è sottoposta a valutazione di impattosull'ecosistema digitale. 5. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto delprincipio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni,l’accessibilità alle informazioni pubbliche, larappresentanza dei soggetti interessati. 6. L’accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenutidal settore pubblico debbono essere garantiti. 7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionaliè indispensabile per garantire effettivamente il rispetto deicriteri indicati, anche attraverso una valutazione diconformità delle nuove norme ai principi di questaDichiarazione. 9
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