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Published by gipi, 2014-12-22 11:44:08

Description: Sintesi progetto legge

Keywords: diritto,giustizia

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Responsabilità civile magistrati Sintesi della proposta di legge in itinere Con appendice normativa vigente Camera dei Deputati

Responsabilità civile magistrati Aggiornamento al 22.12.2014 La proposta di legge A.C. 2738, approvata dal Senato, di cui la Commissione Giustizia ha concluso l'esame, modifica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il provvedimento modifica la legge n. 117 del 1988 (cd. legge Vassalli) sulla responsabilità civile dei magistrati e si caratterizza per:• il mantenimento dell'attuale principio della responsabilità indiretta del magistrato (l'azione risarcitoria rimane azionabile nei confronti dello Stato);• la limitazione della clausola di salvaguardia che esclude la responsabilità del magistrato;• la ridefinizione delle fattispecie di colpa grave;• l'eliminazione del filtro endoprocessuale di ammissibilità della domanda;• una più stringente disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato. La proposta di legge è diretta, in particolare, a dare seguito alla sentenza del 24 novembre 2011 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento interno al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell'Unione europea, in caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. Tale decisione, insieme alla precedente del 2006 della stessa CGUE (Grande Sezione, Sentenza 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo) ha portato a due procedure di contenzioso con la Commissione europea. Due profili dell'art. 2 della legge Vassalli - secondo la Corte - contrastano con il diritto dell'Unione Europea: il primo è che il danno risarcibile provocato da un giudice non possa derivare anche da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove; il secondo è che, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, possano essere imposti, per la concretizzazione della responsabilità dei giudici, \"requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente\". La Commissione Giustizia non ha apportato modifiche al testo del Senato, che è ora all'esame dell'Assemblea della Camera.• La risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale• La clausola di salvaguardia• Le ipotesi di colpa grave• La violazione manifesta della legge e del diritto dell'UE• La domanda di risarcimento: i termini• La soppressione del filtro giudiziale• L'azione di rivalsa• La responsabilità disciplinare e contabile

La risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimonialeL'articolo 2 interviene in più punti sull'art. 2 della legge 117/1988, relativo alla responsabilità delgiudice per dolo o colpa grave.Anzitutto, viene estesa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dei casidelle ipotesi di privazione della libertà personale per un atto compiuto dal magistrato. In base allemodifiche il danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve rappresentare l'effetto di uncomportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con \"dolo\" o\"colpa grave\" nell'esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente a \"diniego di giustizia\". Rimaneinalterata la definizione legislativa del diniego di giustizia: il rifiuto, l'omissione o il ritardo delmagistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per ilcompimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sonodecorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito incancelleria (termine prorogabile in casi particolari con decreto motivato). Se il termine non èprevisto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito incancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento. Quando l'omissione o il ritardosenza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine è ridotto acinque giorni, improrogabili.La clausola di salvaguardiaLa proposta di legge delimita l'applicazione della cd. clausola di salvaguardia, che attualmenteprevede che \"non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto equella di valutazione del fatto e delle prove\". Sono a tal fine fatte salve alcune ipotesi.Pertanto, pur confermando in via generale che il magistrato non è chiamato a rispondere perl'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, la proposta di leggeesclude da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave (come individuati dalla legge117) e di violazione manifesta della legge e del diritto della UE (come definita dalla medesimalegge). Nelle citate ipotesi, quindi, anche l'attività interpretativa di diritto e valutativa del fatto edelle prove può dare luogo a responsabilità del magistrato.Le ipotesi di colpa graveLa proposta di legge ridefinisce, poi, le fattispecie di colpa grave.Ad oggi costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza èincontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risultaincontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Ai sensi del nuovo comma 3, i comportamenti del magistrati che costituiscono colpa grave sono tali ope legis, essendo stato soppresso il riferimento (di natura soggettiva) alla \"negligenza inescusabile\", oggi previsto per la grave violazione di legge, per l'affermazione di un fatto inesistente e per la negazione di un fatto esistente. Costituisce, in particolare, nuova fattispecie di colpa grave il \"travisamento del fatto o delle prove\". La nuova fattispecie si aggiunge alla negazione di un atto esistente e all'affermazione di un fatto inesistente. Il nuovo comma 3 stabilisce, infatti, che costituisce colpa grave del magistrato:• la \"violazione manifesta della legge nonchè del diritto dell'Unione europea\" (tale formulazione sostituisce la \"grave violazione di legge\" e riprende le indicazioni della sentenza della CGUE Traghetti del mediterraneo);• il travisamento del fatto o delle prove;• l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;• la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;• l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione. La violazione manifesta della legge e del diritto dell'UE La proposta di legge precisa poi i presupposti di cui tenere conto per la determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea che, ai sensi del nuovo comma 3, costituiscono ipotesi di colpa grave del magistrato. Si tratta di una casistica non esaustiva. Viene infatti precisato che si tiene conto \"in particolare\" dei seguenti elementi:• del grado di chiarezza e precisione delle norme violate;• dell'inescusabilità e gravità della inosservanza. Il riferimento alla inescusabilità, rimosso dal comma 3 vigente, è reintrodotto quindi tra gli elementi sintomatici della violazione manifesta della legge e del diritto UE. Inoltre, per il caso della sola violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si dovrà tenere conto anche:• dell'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE);• del contrasto interpretativo cioè del contrasto dell'atto o del provvedimento emesso dal giudice con l'interpretazione adottata dalla stessa CGUE. Con riguardo alle fattispecie di violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea,

resta fermo l'eventuale giudizio di responsabilità del magistrato per danno erariale davanti allaCorte dei conti. La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità hanno escluso che - a frontedella disciplina prevista dalla legge 117/1988 con l'azione di rivalsa, davanti al giudice ordinario,dello Stato nei confronti del magistrato autore di danno erariale – sia proponibile una concorrenteazione davanti alla Corte dei conti.La domanda di risarcimento: i terminiLa proposta di legge aumenta da 2 a 3 anni i termini per la proposizione della domanda dirisarcimento contro lo Stato, da esercitare nei confronti del Presidente del Consiglio (comma 1).Attualmente, l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confrontidel Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto dellacorte d'appello. L'azione di risarcimento del danno deve essere proposta a pena di decadenza entrodue anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile. Il termine è, invece, di tre annidalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado delprocedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato. In tali casi, l'azione deve esserepromossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovutoprovvedere sull'istanza.La soppressione del filtro giudizialeE' abrogato il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento davanti al tribunale del distrettodi corte d'appello.L'art. 5 della legge 117 prevede che vi sia una delibazione preliminare di ammissibilità delladomanda di risarcimento verso lo Stato (controllo presupposti, rispetto termini e valutazionemanifesta infondatezza) da parte del tribunale distrettuale. A tale fine il giudice istruttore, alla primaudienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro 40 gg. dalprovvedimento di rimessione del giudice istruttore. L'inammissibilità è dichiarata con decretomotivato, impugnabile davanti alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consigliocon decreto motivato entro 40 gg. dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto diinammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Se la domanda èdichiarata ammissibile, il tribunale dispone la prosecuzione del processo ed ordina la trasmissionedi copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.Dai dati che il Ministero della giustizia ha consegnato alla Commissione giustizia del Senato(coincidenti con quelli della relazione tecnica allegata al d.d.l. del Governo S. 1626) emerge chedall'entrata in vigore della legge 117 del 1988 ad oggi - su oltre 400 ricorsi per risarcimentoproposti - solamente 7 si sono conclusi con un provvedimento che ha riconosciuto il risarcimentoper dolo o colpa grave da parte di magistrati (v. Senato, seduta dell'Assemblea del 19 novembre2014).L'azione di rivalsa

E' modificato l'art. 7 della legge 117/1988 relativo all'azione di rivalsa dello Stato verso il magistrato, spettante al Presidente del Consiglio dei ministri. Sono introdotte le seguenti novità:• l'azione deve essere esercitata entro 2 anni (attualmente un anno) dal risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale nei riguardi dello Stato;• la rivalsa verso il magistrato è resa obbligatoria (si tratta dell'esplicito rafforzamento di un obbligo, tuttavia, già esistente);• per coordinamento con l'abrogazione dell'art. 5 è eliminato il riferimento alla domanda di ammissibilità dell'azione;• sono stati ancorati i presupposti della rivalsa al diniego di giustizia, alla violazione manifesta della legge e del diritto della UE o al travisamento del fatto o delle prove, di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 3- bis, stabilendosi, tuttavia, che l'elemento soggettivo della condotta dannosa del magistrato debba essere esclusivamente il dolo o la negligenza inescusabile. Inoltre:• è espunto il riferimento alla soppressa figura del conciliatore;• viene confermata la sola responsabilità dolosa dei giudici popolari (delle corti d'assise);• si prevede che gli estranei alla magistratura membri di organi giudiziari collegiali (ad es.. gli esperti dei tribunali dei minorenni) rispondono, oltre che per dolo, per negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove (attualmente tale responsabilità è stabilita per dolo e colpa grave, quest'ultima solo se derivante dall'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento nonché dalla negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento). Sono poi ridefiniti i limiti quantitativi della rivalsa. Essa non può eccedere una somma pari alla metà di un'annualità di stipendio (la normativa vigente prevede un terzo), al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui è proposta l'azione risarcitoria. Questo limite non si applica al fatto commesso con dolo, nel qual caso ovviamente l'azione risarcitoria è totale. L'esecuzione della rivalsa, invece, se effettuata mediante trattenuta sullo stipendio non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto (attualmente non può superare un quinto). La responsabilità disciplinare e contabile La proposta di legge modifica poi l'art. 9 della legge Vassalli, coordinando la disciplina dell'azione disciplinare a carico del magistrato (conseguente all'azione di risarcimento intrapresa) con la soppressione del filtro di ammissibilità della domanda. Viene integrato il contenuto dell'art. 13 della legge 117/1988 (Responsabilità civile per fatto costituente reato), prevedendosi la responsabilità contabile per il mancato esercizio dell'azione di regresso dello Stato verso il magistrato. L'art. 13 della legge 117 prevede, in tale ipotesi, l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello

Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, sono stabiliti, in capo al Presidente del Consiglio e al Ministro della giustizia, oneri informativi annuali nei confronti della Corte dei conti, in relazione alle condanne emesse nell'anno precedente per risarcimento del danno derivante da reato ed alle conseguenti azioni di regresso verso il magistrato. Dossier Camera• Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati - Schede di lettura Collana: Progetti di legge nr. 90, pubblicato il 13 novembre 2013• Modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati Collana: Progetti di legge nr. 90, pubblicato il 3 dicembre 2014• Modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati Collana: Progetti di legge nr. 90, pubblicato il 19 dicembre 2014

LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile deimagistrati. Vigente al 22.12.2014.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGAla seguente legge: Art. 1.Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gliappartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa,contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita'giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni,nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzionegiudiziaria.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche aimagistrati che esercitano le proprie funzioni in organicollegiali.3.Nelle disposizioni che seguono il termine \"magistrato\" comprendetutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.AVVERTENZA:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto aisensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delledisposizioni di legge modificate o alle quali e' operato ilrinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degliatti legislativi qui trascritti. Art. 2.Responsabilita' per dolo o colpa grave1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di uncomportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario postoin essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'eserciziodelle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agirecontro lo Stato per ottenere il risarcimento dei dannipatrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino daprivazione della libertà personale.2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo aresponsabilita' l'attività di interpretazione di norme di dirittone' quella di valutazione del fatto e delle prove.3. Costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da negligenzainescusabile;b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di unfatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli attidel procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di unfatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti delprocedimento;d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà dellapersona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senzamotivazione. Art. 3.Diniego di giustizia1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o ilritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficioquando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto,la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento esono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giornidalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non e'previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giornidalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta adottenere il provvedimento.2. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato, prima dellasua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato nonoltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per laredazione di sentenze di particolare complessità, il dirigentedell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima dellascadenza, puo' aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cuisopra.3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivoconcernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cuial comma 1 e' ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorreredal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si e'verificata una situazione o e' decorso un termine che rendanoincompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertàpersonale. Art. 4. Competenza e termini((1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deveessere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio deiMinistri. Competente e' il tribunale del capoluogo del distrettodella corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme diattuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271)).2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato puo' essereesercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinaridi impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso iprovvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non sianopiu' possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero,se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado delprocedimento nell'ambito del quale si e' verificato il fatto cheha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena didecadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione

e' esperibile.3. L'azione puo' essere esercitata decorsi tre anni dalla data delfatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si e'concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fattostesso si e' verificato.4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossaentro due anni dalla scadenza del termine entro il quale ilmagistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parteche, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenzadel fatto. Art. 5.Ammissibilità della domanda1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consigliosull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimettele parti dinanzi al collegio che e' tenuto a provvedere entroquaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudiceistruttore.3. La domanda e' inammissibile quando non sono rispettati itermini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovveroquando e' manifestamente infondata.4. L'inammissibilita' e' dichiarata con decreto motivato,impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 delcodice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello chepronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivatoentro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro ildecreto di inammissibilita' della corte d'appello puo' essereproposto ricorso per cassazione, che deve essere notificatoall'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione deldecreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria ecomunque non oltre dieci giorni. Il ricorso e' depositato nellacancelleria della stessa corte d'appello nei successivi diecigiorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giornisuccessivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria.La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza deitermini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio ecomunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione chedecide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. LaCorte di cassazione, ove annulli il provvedimento diinammissibilita' della corte d'appello, dichiara ammissibile ladomanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte puo' presentare,rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto ilsessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo lerispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone laprosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte dicassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile ladomanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti adaltra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al

tribunale che decide in composizione intieramente diversa.Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte dellacorte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che hapronunziato l'inammissibilita'. Se la domanda e' dichiarataammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degliatti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei chepartecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degliatti e' trasmessa agli organi ai quali compete l'eventualesospensione o revoca della loro nomina. Art. 6.Intervento del magistrato nel giudizio1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rilevain giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenirein ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto dispostodal secondo comma dell'articolo 105 del codice di proceduracivile. Al fine di consentire l'eventuale intervento delmagistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazionedel procedimento almeno quindici giorni prima della data fissataper la prima udienza.2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Statonon fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e'intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nelprocedimento disciplinare.3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puòessere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne'nel giudizio contro lo Stato. Art. 7. Azione di rivalsa1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base dititolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo ladichiarazione di ammissibilita' di cui all'articolo 5, esercital'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nelgiudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltantoin caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura checoncorrono a formare o formano organi giudiziari collegialirispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cuiall'articolo 2, comma 3, lettere b ) e c). Art. 8. Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente delConsiglio dei Ministri.((2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunaledel capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsia norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale edell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale, approvate con decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271)).3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al

terzo di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenutefiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione dirisarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno apiu' persone e queste hanno agito con distinte azioni diresponsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso condolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediantetrattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamenteil pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dellostipendio netto.4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estraneiche partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essila misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendioiniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete almagistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'eserciziodelle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto oreddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio inizialedel magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolatain rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione dirisarcimento e' proposta. Art. 9. Azione disciplinare1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per imagistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare neglialtri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confrontidel magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione dirisarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesidalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta fermala facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondocomma dell'articolo 107 della Costituzione.2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, suistanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive larilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non siapplica nel giudizio disciplinare. Art. 10 Consiglio di presidenza della Corte dei conti1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Cortedei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per iprovvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzionidei magistrati della Corte dei conti e' affidata al consiglio dipresidenza.2. Il consiglio di presidenza e' composto:a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;b) dal procuratore generale della Corte dei conti;c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in suaassenza, dal presidente di sezione più anziano;(5)d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delledue Camere tra i professori universitari ordinari di materiegiuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio

professionale;e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidentedi sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario ereferendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenzanumerica quale risulta dal ruolo alla data del 1 gennaio dell'annodi costituzione dell'organo.2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano incarica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successiviotto anni dalla scadenza dell'incarico.(5)3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa ilsegretario generale senza diritto di voto.4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordinealle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggettonon partecipa il segretario generale ed il procuratore generale e'chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti,esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azionedisciplinare e le relative richieste.5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possonoesercitare alcuna attività suscettibile di interferire con lefunzioni della Corte dei conti.6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con votopersonale e segreto.7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto unapreferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.8. Per l'elezione e' istituito presso la Corte dei conti l'ufficioelettorale nominato dal presidente della Corte dei conti ecomposto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da dueconsiglieri piu' anziani di qualifica in servizio presso la Cortedei conti.9. Il procedimento disciplinare e' promosso dal procuratoregenerale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gliarticoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile1982, n. 186.((6))10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Cortedei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agliarticoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto equinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), esecondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27aprile 1982, n. 186.---------------AGGIORNAMENTO (5)Il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 ha stabilito che le presentimodifiche \"sono efficaci dal novantesimo giorno successivo aquello della pubblicazione in G.U. del suddetto D.Lgs. 62/2006\".---------------AGGIORNAMENTO (6)La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 marzo 2009, n. 87 (inG.U. 1a s.s. 1/4/2009, n. 13) ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in

cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile,sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere daun avvocato.Art. 11.Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari dellaCorte dei conti.1. E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 delregio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre1969, n. 691.2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte deiconti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma,della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata invigore della presente legge.3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilita' pertre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per lequalifiche di consigliere, vice procuratore generale, primoreferendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 deldecreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, edell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.Art. 12.Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati delconsiglio di presidenza della Corte dei conti.1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati delconsiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano inquanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economicodi tali componenti e' stabilito con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, aicarichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consigliosuperiore della magistratura eletti dal Parlamento.Art. 13.Responsabilita' civile per fatti costituenti reato1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituentereato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni hadiritto al risarcimento nei confronti del magistrato e delloStato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del dannoed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato comeresponsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto alrisarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresìsecondo le norme ordinarie relative alla responsabilita' deipubblici dipendenti.Art. 14.Riparazione per errori giudiziari1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano ildiritto alla riparazione a favore delle vittime di errorigiudiziari e di ingiusta detenzione. Art. 15.

((Esenzioni))1.(COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).((1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, dellalegge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10,della legge 11 agosto 1973, n. 533.))3.(COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). Art. 16. Responsabilita' dei componenti gli organi giudiziari collegiali1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il commaterzo e' aggiunto il seguente:\"Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processoverbale il quale deve contenere la menzione della unanimità delladecisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno deicomponenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbiaeventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Ilverbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati delcollegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso,e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso lacancelleria dell'ufficio\".((1))2. All'articolo 131 del codice di procedura civile e' aggiunto, infine, il seguente comma:\"Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processoverbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità delladecisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno deicomponenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbiaeventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Ilverbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati delcollegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso,e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso lacancelleria dell'ufficio\".((1))3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche aiprovvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione inmateria penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventigiurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delledeliberazioni e' redatto dal meno anziano dei componenti delcollegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anzianodei componenti togati, ed e' sottoscritto da tutti i componentidel collegio stesso.4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componentel'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede dirivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo alrisarcimento, e' derivato dall'inosservanza di obblighi di suaspecifica competenza.5. Il tribunale innanzi al quale e' proposta l'azione di rivalsaai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plicosigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla qualesi riferisce la dedotta responsabilita' e ne ordina l'acquisizioneagli atti del giudizio.6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti

i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate lemodalità di conservazione dei plichi sigillati nonche' della lorodistruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo4.------------AGGIORNAMENTO (1)La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 18(in G.U. 1a s.s. 25/01/1989, n. 4) ha dichiarato \"l'illegittimitàcostituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13aprile 1988, n. 117 (\"Risarcimento dei danni cagionatinell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civiledei magistrati\") nella parte in cui dispongono che \"e' compilatosommario processo verbale\" anzichè \"può, se uno dei componentidell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommarioprocesso verbale\"\".Art. 17.Modifica dell'articolo 328 del codice penale1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale e'sostituito dal seguente:\"Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione oritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla leggeperche' si configuri diniego di giustizia\".Art. 18.Misure finanziarie1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 dellapresente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno adecorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzandoparzialmente l'accantonamento \"Revisione della normativa inmateria di patrocinio gratuito\".2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente leggesono imputati ad apposito capitolo da istituire \"per memoria\"nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cuidotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa,mediante prelevamento dal fondo di riserva per le speseobbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 19. Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti inessere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3,anteriormente alla sua entrata in vigore.((2))La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e difarla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 13 aprile 1988COSSIGAGORIA, Presidente del Consiglio dei MinistriVASSALLI, Ministro di grazia e giustiziaVisto, il Guardasigilli: VASSALLI------------AGGIORNAMENTO (2)La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468(in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimità\"costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'eserciziodelle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile deimagistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi diresponsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fattianteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi conrito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai finidella sua ammissibilità\".


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