Legislazione generale e speciale
Legislazione generale            CODICE CIVILE            Art.2087Statuisce che “… l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’eserciziodell’impresa le misure che…, sono necessarie a tutelare l’integritàfisica e la personalità morale del lavoratore”- Tale norma costituisce il principale riferimento in tema di tuteladell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro…
Legislazione generale             CODICE CIVILE           Art.2087… costituisce principio allo stesso termine centrale e generale inmateria, imponendo all’imprenditore un obbligo di tutela diportata talmente ampia da imporre al medesimo l’adozione dimisure di tutela, necessariamente idonee a prevenire infortuni emalattie professionali in azienda.
Legislazione generale             CODICE CIVILE       Art.2087Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure dettate:1. Particolarità del lavoro2. Esperienza3. Tecnica
Legislazione generale              CODICE CIVILE            Art.2087Impone di adottare tutte le misure necessarie, indipendenza della tecnica, dell’esperienza e dallaparticolarità della mansione.
Legislazione generale              CODICE CIVILE            Art.2087Grava sul datore di lavoro l’onere di provare di averottemperato all’obbligo di protezione dell’integritàpsicofisica del lavoratore.Grava sul lavoratore l’onere di provare il nesso di causalitàtra l’evento dannoso e l’espletamento della prestazionelavorativa.
Legislazione generale       CODICE CIVILE              Art.2087Corte Costituzionale sent. N. 399/1996      “La salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale dellapersona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambitopubblicistico che nei rapporti di diritto privato”
Legislazione generale               CODICE CIVILE              Art.2087Corte di Cassazione sent. N. 4012/1998      “L’art. 2087 abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il dirittosoggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così comeposto in rilievo dalla Corte Costituzionale”
Legislazione generale             CODICE CIVILE     Art.2087“la responsabilità dell'imprenditore non può limitarsi allaviolazione di norme d'esperienza o di regole tecnichepreesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attualesistema italiano, supportato a livello costituzionale, allacura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte deldatore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertàd'impresa…
Legislazione generale           CODICE CIVILE              Art.2087…di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzionedella diffusione e della conoscibilità, pur valutata inconcreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'idquod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica dicolui che mette a disposizione della controparte la propriaenergia vitale” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro,Sentenza 11/07/2011 n. 15156).
Legislazione generale              CODICE CIVILE            Art.2043“ Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un dannoingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire ildanno.”
Legislazione generale“ Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un dannoingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire ildanno.”Azione compiuta con coscienza econsapevolezza                                 Es. vaso sul davanzale della                                 finestra gettato con                                 coscienza su di un passante
Legislazione generale“ Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un dannoingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire ildanno.”                              Azione compiuta con negligenza,                              imprudenza ed imperiziaEs. vaso sul davanzale dellafinestra cadutoinavvertitamente su di unpassante
Legislazione generaleCODICE PENALEArt.437         Rimozione od omissione dolosa di         cautele contro infortuni sul lavoro“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati aprevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o lidanneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusioneda tre a dieci anni.
Legislazione generaleCODICE PENALEArt.451  Omissione colposa di cautele o difese         contro disastri o infortuni sul lavoro“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rendeinservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di unincendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sullavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa dalire duecentomila a un milione.”
Legislazione speciale        Legge 3 agosto 2007, n 123 1. Riorganizzazione della normativa di salute     e sicurezza sui luoghi di lavoro II. L ’armonizzazione di tutte le leggi    vigenti in una logica unitaria e    innovativa
Legislazione specialeDecreti Regi   Costituzione               D.lgs. 81/2008  DirettiveCodice Civile                  Codice Penale               D.lgs.
Legislazione speciale“Testo Unico”D.lgs. 81/08              D.lgs. N. 106/09
Legislazione speciale“Testo Unico”306 articoli        XIII titoli                     52 allegati
“TesTo Unico”Principi:•Autotutela•Coinvolgimento•Formazione•Effettività•Addestramento
“TesTo Unico”Titolo Primo – Disposizioni Generali   Esprime la logica dell’intervento legislativo   contenendo le disposizioni generali necessariamente   da applicare a tutte le imprese destinatarie delle   disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi   di lavoro
“TesTo Unico”Titolo Primo – Disposizioni Generali   I titoli successivi al primo si collocano rispetto a   quest’ultimo in un rapporto che potrebbe dirsi da   genere a specie, nel senso che l’applicazione del   Titolo primo è sempre necessaria e quella dei titoli   speciali eventuale.
“TesTo Unico”Titolo I: Disposizioni generali ( artt. 1-61)Titolo II: Luoghi di lavoro ( artt. 62 – 68)Titolo III: Attrez. di lavoro dispos. di protez. individuali (artt. 69–87)Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili ( artt. 88 – 160)Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza ( artt. 161 – 166)Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi ( artt. 167 – 171)…
“TesTo Unico”…Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 – 179)Titolo VIII: Agenti fisici ( artt. 180 – 220)Titolo IX: Sostanza pericolose ( artt. 221 – 265)Titolo X: Esposizione ad agenti biologici ( artt. 266 – 286)Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive ( artt. 287 – 297)Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di p.p. (artt. 298 – 303)Titolo XII: Disposizioni finali ( artt. 304 – 306)
Legislazione speciale“Testo Unico”                  Abroga tutte le norme previgenti,                  disponendo un apparato normativo                   unitario
                                
                                
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