D. LGS 81/2008 ORGANI DI VIGILANZAVigilanza1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla aziendasanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specificacompetenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per ilsettore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento dicompetenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dellosviluppo economico, e per le industrie estrattive di secondacategoria e le acque minerali e termali dalle regioni e provinceautonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento edi Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambitodelle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettiviordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di poliziae dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazionein materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamentedai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predetteamministrazioni.2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuitedalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella inmateria di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 dellalegge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività divigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute esicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro delcoordinamento territoriale di cui all’articolo 7 del decreto:a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più inparticolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, operestradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di
elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anchecomportanti l'impiego di esplosivi;b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmenteelevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 eprevia intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inrelazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanzasull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezzanei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio diprevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competenteper territorio.3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema divigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze inmateria di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autoritàmarittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici disanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, perquanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e diaeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizisanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di poliziae per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì perle aree riservate o operative e per quelle che presentano analogheesigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità diattuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con iMinistri del lavoro, della salute e delle politiche sociali.L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituitiper le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con irispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento allestrutture penitenziarie.4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto delcoordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli ufficiche svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ein alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo divigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensidell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale perfinanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta daidipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto delPresidente della Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferimentoagli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presentedecreto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro… ART 64. IspezioniGli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasimomento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relativedipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, diprelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì dichiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratorile informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del lorocompito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gliospedali ed eventualmente di chiedere copia, delladocumentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a causelavorative o presunte tali.Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processidi lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono aconoscenza per ragioni di ufficio.
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