Principigiuridici ecomunitari
Salute e sicurezza neiluoghi di lavoroLe norme, L’interpretazione la prassi
OBIETTIVI DEL CORSO:ELEMENTI DI SICUREZZA
ELEMENTI DI SICUREZZA MACROCATEGORIA1 - Principi Giuridici2 - Legislazione generale3 - Legislazione speciale
ELEMENTI DI SICUREZZA MICROCATEGORIA 1 – Soggetti coinvolti 2 – Disposizioni di sicurezza
SICUREZZA-Dal Latino “ Sine Cura” ossia senzapreoccupazione-Condizione di chi è sicuro -Senza timore, tranquillo
SaluteArt. 2, c.1 lett. O“…stato di completo benessere fisico,mentale e sociale, non consistente solo inun’assenza di malattia o d’infermità”
PRINCIPI GIURIDICI- l’evoluzione normativa in materia disalute e sicurezza sul lavoro, risale neltempo, a testimonianza del fatto chela necessità, di evidente impattosociale, di tutelare la salute e lasicurezza dei lavoratori è sempre statacolta nel nostro ordinamento.
FONTI INTERNE- Prima del 1948 Statuto Albertino-Repubblica Italiana ( 18 giugno 1946) Costituzione ( 1 gennaio 1948) Codice Civile Codice Penale
FONTI COMUNITARIE- Trattati fondativi della cee- Regolamenti- Direttive- PareriDa parte dell’ unione europea
Prima del 1948-Assicurazione infortuni sul lavori L. 80 del 17marzo 1898-Regi Decreti, sicurezza sul lavoro n. 230/98 - imprese ed industrie n. 231/98 - miniere e cave n. 232/98 - imprese materiale esplosivo n. 205/1900 – imprese edili n . 118/1901 - ferrovie
Prima del 1948 I° testo unicoin materi di sicurezza R.D. n. 51 del 1904
Principi giuridiciApprovata il 22 dicembre 1947 Promulgata il 27 dicembre 1947 Entrata in vigore 1 gennaio 1948
Principi giuridici … COSTITUZIONE ITALIANA• Scritta• Rigida•Lunga (139 ART.)
• Riferimenti Costituzionali• Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica,• fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al• popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti• della Costituzione.• Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i• diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo,• sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua• personalità, e richiede l’adempimento dei• doveri inderogabili di solidarietà politica,• economica e sociale.
Principi giuridici… COSTITUZIONE ITALIANAArt. 3 Art. 32 Art. 35 Art. 41
Principi giuridici… COSTITUZIONE ITALIANA Art.3 Uguaglianza FormaleTutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono egualidavanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, dilingua, di religione, di opinioni politiche, di condizionipersonali e sociali.E’ compito della repubblica rimuove gli ostacoli di Uguaglianzaordine economico e sociale che, limitano di fatto la Sostanzialelibertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono ilpieno sviluppo della persona umana e l’effettivapartecipazione di tutti i lavoratori…
• Riferimenti Costituzionali• Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i• cittadini il diritto al lavoro e promuove le• condizioni che rendano effettivo questo diritto.• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo• le proprie possibilità e la propria scelta, una• attività o una funzione che concorra al• progresso materiale o spirituale della società.
Principi giuridici … COSTITUZIONE ITALIANA Art.32Statuisce il principio in forza del quale,“ La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittodell’individuo e interesse della collettività…”
Principi giuridici … COSTITUZIONE ITALIANA Art.35“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forma ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…”
Principi giuridici … COSTITUZIONE ITALIANA Art.41Legato all’art. 32, evidenzia come pur nel quadro di una iniziativaeconomica privata libera ( art. 41 comma 1), l’attività economicamedesima non possa svolgersi in contrasto con l’”utilità sociale” o“ in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignitàumana” ( art. 41 comma 2)
• Radici storiche della normativa• Anni ’50-’60:Fiducia nella tecnologia, assenza• del diritto soggettivo del lavoratore• Anni ’70:Contrattazione collettiva, art. 9• Statuto dei lavoratori• Anni ’80: Monetizzazione del rischio• Anni ’90: Prevenzione, nuovo impulso dato• dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs• 626/94)• Anni’00: Modello Organizzativo
Fonti comunitarieGià dagli anni ‘80 l’Unione Europea fa proprio il sistemadella sicurezza e salute dei lavoratori tramite lostrumento della direttiva, imponendo prescrizionifondate sul principio della valutazione del rischio.
Fonti comunitarieGià dagli anni ‘80 l’Unione Europea fa proprio il sistemadella sicurezza e salute dei lavoratori tramite lostrumento della direttiva, imponendo prescrizionifondate sul principio della valutazione del rischio. Strumento legislativo con il quale l’Unione Europea , impone il raggiungimento di un determinato obiettivo, lasciando liberi i singoli stati sulle forme di attuazione
Fonti comunitarieDirettiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno1989, riguardante l'applicazione di provvedimentivolti a promuovere il miglioramento della sicurezzae della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.La presente direttiva stabilisce un complesso dinorme basilari al fine di tutelare la salute e lasicurezza dei lavoratori . Le misure che essaprevede sono volte in particolare ad eliminare ifattori di rischio di malattie professionali e infortunisul lavoro.
Fonti comunitarie•Direttiva 89/654/CEE (luoghi di lavoro)•Direttiva 89/655 ( attrezzature di lavoro)•Direttiva 89/656 ( attrezzature di protezione)•Direttiva 90/269 (movimentazione manuale carichi)•Direttiva 90/270 ( uso di videoterminali)•Direttiva 90/394 ( agenti cancerogeni)
Fonti comunitarie•Direttiva 90/679 ( agenti biologici )•Direttiva 92/57 ( cantieri temporanei e mobili)•Direttiva 92/58 ( segnaletica di sicurezza )•Direttiva 93/88 ( agenti biologici )•Direttiva 94/33 ( protezione dei giovani sul lavoro)
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