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Published by gferrarofano, 2015-01-13 07:53:06

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ART. 47RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ART. 47.comma 1° RLSIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale o di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6°.

ART. 47 2 e 3° commaIn tutte la aziende o unità produttive, è eletto odesignato il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza.Nelle aziende o unità produttive che occupano finoa 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza (RLS) è di norma eletto direttamente dailavoratori al loro interno oppure,è individuato per più aziende nell ’ ambitoterritoriale o del comparto produttivo secondoquanto previsto dall’art. 48

Art. 47 4° commaNelle aziende o unità produttive con più di 15lavoratori l’RLS è eletto o designato dai lavoratorinell’ambito delle rappresentanze sindacali inazienda.In assenza di tali rappresentanze, il rappresentanteè eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Art. 47 5° commaIl numero, le modalità di designazione o di elezionedel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumentiper l’espletamento delle funzioni sono stabiliti insede di contrattazione collettiva

Art. 47 comma 6L’elezione dei rappresentanti per la sicurezzaaziendali, territoriali o di comparto, salvo diversedeterminazioni in sede di contrattazione collettiva,avviene di norma in corrispondenza della giornatanazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro,individuata nell’ambito della giornata europeadella sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministrodella salute, sentite le confederazioni sindacali deidatori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale

Art. 47 comma 7 Numero minimo dei rappresentantiIn ogni caso, il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero nelle unità produttive fino a 200 lavoratori ;b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;c) 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettivi

Art. 47 8° comma Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli art. 48 e 49(rappresentante per la sicurezza territoriale), salvo diverse intese fra le associazioni sindacali deilavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul paino nazionale.

Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territorialeIl rappresentante per la sicurezza dei lavoratoriterritoriale di cui all’art. 48 3° comma, esercita lecompetenze del rappresentante dei lavoratori per lasicurezza di cui all’art. 50, nei termini e con lamodalità ivi previste, con riferimento a tutte leaziende o unità produttive del territorio o delcomparto di competenza nelle quali non sia statoeletto o designato il rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza.

Art. 48 2° commaLe modalità di elezione o designazione delrappresentante territoriale, sono individuate dagliaccordi collettivi nazionali, interconfederali, o dicategoria, stipulati dalle associazioni dei datori dilavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale.In mancanza dei predetti accordi, le modalità dielezione o designazione sono individuate con decretodel Ministero del lavoro e della previdenza sociale,sentite le associazioni di cui al presente comma.

Art. 48 comma 4Per l ’ esercizio delle proprie attribuzioni, ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezzaterritoriale, accede ai luoghi di lavoro nel rispettodelle modalità e del termine di preavviso individuatidagli accordi di cui al comma 2.Il termine di preavviso non opera in caso diinfortunio grave.In tale ipotesi, l ’ accesso avviene previasegnalazione all’organismo paritetico.

Art. 48 comma 5Ove l ’ azienda impedisca l ’ accesso, nel rispetto dellemodalità di cui al presente articolo, al rappresentante deilavoratori per la sicurezza territoriale,questi lo comunica all ’ organismo paritetico o, in suamancanza all ’ organo di vigilanza territorialmentecompetente.

Art. 48 comma 6L’organismo paritetico o, in mancanza, il fondo di cui all’art.52 (fondo di sostegno alla piccola e media impresa) comunicaalle aziende e ai lavoratori interessati,il nominativo del rappresentante per la sicurezza territoriale.

Art. 48 comma 7Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaterritoriale, ha diritto ad una formazione particolarein materia di salute e sicurezza concernente i rischispecifici esistenti negli ambiti in cui esercita lapropria rappresentanza, tale da assicurargli adeguatecompetenze sulle principali tecniche di controllo eprevenzione dei rischi stessi.

Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivoI rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:a) i porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale, nazionale ed economica regionale, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del Lavoro;

b) gli impianti siderurgici;c) Cantieri con almeno 30.000 uomini- giorno, intesaquale entità presunta dei cantieri, rappresentatadalla somma delle giornate lavorative prestate dailavoratori, anche autonomi, previste per larealizzazione di tutte le opere;d) Contesti produttivi con complesse problematichelegate alle interferenze delle lavorazioni e da unnumero complessivo di addetti mediamenteoperanti nell’area superiore a 500.

Art. 49 2° commaNei contesti di cui al comma precedente, ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezzadi sito produttivo, è individuato, su loroiniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratoriper la sicurezza delle aziende operanti nel sitoproduttivo.

Art. 49 3° commaLa contrattazione collettiva stabilisce le modalità diindividuazione (del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza di sito produttivo) nonché lemodalità secondo cui il rappresentante deilavoratori per la sicurezza di sito produttivo, esercitale attribuzioni di cui all’art. 50 in tutte le aziende ocantieri del sito produttivo in cui non vi sianorappresentanti per la sicurezza e realizza ilcoordinamento tra i rappresentanti dei lavoratoriper la sicurezza del medesimo sito.

Art. 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaFatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:a. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) È consultato sulla designazione del responsabile edegli addetti al servizio di prevenzione, alle attivitàdi prevenzione incendi, al primo soccorso, allaevacuazione dei luoghi di lavoro e del medicocompetente;d) È consultato in merito all’organizzazione dellaformazione di cui all’art. 37;

e) Riceve le informazioni e la documentazioneaziendale inerente alla valutazione dei rischi e dellemisure di prevenzione relative, nonché quelleinerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, allemacchine, agli impianti, alla organizzazione e agliambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattieprofessionali.

f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi divigilanza;g) Riceve una formazione adeguata e comunque noninferiore a quella prevista dall’art. 37;h) Promuove l ’ elaborazione, l ’ individuazione el’attuazione delle misure di prevenzione idonee atutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;l) Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;m) Fa proposte in merito all ’ attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischiindividuati nel corso della sua attività;o) può fare ricorso alle autorità competenti qualoraritenga che le misure di prevenzione e protezionedai rischi adottate dal datore di lavoro o daidirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sianoidonei a garantire la sicurezza e la salute durante illavoro.

Art.50 comma 2Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, devedisporre del tempo necessario per lo svolgimentodell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzie degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e dellefacoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati di cuiall’art. 18 comma 1 lettera r (dati relativi agli infortuni sullavoro), contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire alcun pregiudizio a causadello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 50 comma 3,4Le modalità per l’esercizio delle funzioni dicui al comma 1, sono stabilite in sede dicontrattazione collettiva nazionale;Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza, su sua richiesta per l’espletamentodella sua funzione, riceve copia del DVR

Art. 50 comma 5I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzadei lavoratori rispettivamente del datore dilavoro committente e delle impreseappaltatrici, su loro richiesta e perl’espletamento della loro funzione, ricevonocopia del copia del DUVRI.

Art. 50 comma 6Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ètento al rispetto delle disposizioni sulla privacy e delsegreto industriale relativamente alle informazionicontenute nel DVR e nel DUVRI, nonché al segreto inordine ai processi lavorativi di cui vengono aconoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Art. 50 7° commaL’esercizio delle funzioni di RLS èIncompatibilecon la nomina di RSPP o addetto al servizio diprevenzione e protezione.

Art. 52 Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticitàPresso l’INAIL, è costituito il fondo di sostegnoalla piccola e media impresa, ai rappresentantidei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.


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