Rischio Biologicoesposizione agli agenti biologicinegli ambienti di vita e di lavoro
TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI N° 4 CAPI - N° 21 articoli (da art. 266 a art. 286) CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 5 articoli (da art. 266 a art. 270) L' ALLEGATO XVLI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. Articolo 266 - Campo di applicazioneLe norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitàlavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici
Articolo 271 - Valutazione del rischio1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17,comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative allecaratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed inparticolare:a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possonopresentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATOXLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla basedelle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo268, commi 1 e 2;b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;c) dei potenziali effetti allergici e tossici
Articolo 278 - Informazioni e formazione1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenziarischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, inparticolare per quanto riguarda:a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;c) le misure igieniche da osservare;d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi diprotezione individuale ed il loro corretto impiego;e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici delgruppo 4;f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare perridurne al minimo le conseguenze.
D.Lgs. 81/08 TITOLO X GLI AGENTI BIOLOGICIGruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggettiumani;Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire unrischio peri lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono dinorma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani ecostituisce unserio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nellacomunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche oterapeutiche;Gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umanie costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio dipropagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misureprofilattiche o terapeutiche.
D. Lgs. 81/08 – Titolo IX Sostanze pericolose capo I protezione da agenti chimici
La valutazione del rischio chimicoDeve considerare:• proprietà pericolose delle sostanze• schede di sicurezza dei prodotti• livello, tipo e durata dell’esposizione• modalità di lavoro e quantità degli agenti chimici impiegati• TLV e limiti biologici, se disponibili• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare• se disponibili le condizioni di pregresse azioni di sorveglianza sanitaria
Metodo per la valutazione del rischio1. richiesto dalla normativa2. valutare e quantizzare il rischio3. griglia di valori• le priorità di intervento• quantizzare il rischio nell’ ambito del rischio moderato o non moderato
Valutazione dei rischi R = f (P x G) R = l’entità del rischio P = la probabilità d’accadimento dell’eventoG = la gravità del danno potenzialmente derivabile
TITOLO VIMovimentazione Manuale dei Carichi
1. CARATTERISTICHE DEL CARICOLa movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:• il carico è troppo pesante;• è ingombrante o difficile da afferrare;• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTOLo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:• è eccessivo;• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;• può comportare un movimento brusco del carico;• è compiuto col corpo in posizione instabile.
3.CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVOROLe caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso o il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;• la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIOFatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento
Titolo VIIAttrezzature munite di VDT
• Capo I – Disposizioni Generali (artt.172- 173)• Capo II – Obblighi dei datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (artt. 174-177)• Capo III – Sanzioni (art. 178)
Articolo 172 - Campo di applicazione1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di VDT.2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:a) ai posti di guida di veicoli o macchine;b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Articolo 173 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo- macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:a) ai rischi per la vista e per gli occhi;b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.
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