La “lista di controllo” contiene, sulla base della letteratura scientifica corrente, ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione Consultiva, suddivisi per “famiglie” (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro) e permette così di procedere alla “valutazione preliminare”. In effetti, l’approccio alla valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, può essere attuato anche tramite l’utilizzo di “liste di controllo” ed è costituito sostanzialmente da due momenti: • l’analisi di “eventi sentinella” (“ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori”) utile alla caratterizzazione di tali indicatori e condotta dal “Gruppo di Gestione della Valutazione”. È da rilevare che, l’applicazione di tali indicatori, si riferisce a parametri omogenei individuati internamente all’azienda, come indicato dalla Commissione Consultiva. Criticità applicative rimangono soprattutto per le aziende di recente costituzione o oggetto di importanti riorganizzazioni; • l’analisi più specifica degli indicatori di contenuto (“…ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti”) e di contesto (“…ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste)”) per la quale è obbligo del datore di lavoro “sentire” e, quindi, coinvolgere, i lavoratori e/o gli RLS/RLST, con modalità dallo stesso scelte e, comunque, subordinate “alla metodologia di valutazione adottata. La “lista di controllo” permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli “eventi sentinella”, al “contenuto” ed al “contesto” del lavoro. Alla luce di quanto detto, è stata quindi compilata dal Gruppo di Gestione della Valutazione coadiuvato, per la compilazione della parte “eventi sentinella”, da soggetti afferenti all’ufficio del personale. Si ricorda , per quanto concerne la lista di controllo relativa al contenuto e contesto del lavoro, che il gruppo dei compilatori è stato costituito in modo da garantire la possibilità da parte di RLS/RLST e lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista. Fermo restante l’obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la valutazione su “gruppi omogenei di lavoratori”, si è proceduto, laddove ritenuto necessario, alla compilazione di una o più “lista di controllo”, a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee. Gli indicatori che permettono di valutare le diverse condizioni di rischio sono stati inseriti nella “lista di controllo” attraverso il seguente schema: AREA I AREA II AREA III EVENTI SENTINELLA CONTENUTO DEL LAVORO CONTESTO DEL LAVORO Indicatori aziendali Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro Funzione e cultura organizzativa Infortuni Ruolo nell’ambito Assenza per malattia Pianificazione dei compiti dell’organizzazione Assenze dal lavoro Carico di lavoro - ritmo di lavoro Evoluzione della carriera Ferie non godute Orario di lavoro Autonomia decisionale – controllo Rotazione del personale del lavoro Turn over Rapporti interpersonali sul lavoro Procedimenti/ Sanzioni disciplinari Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro Richieste di visite straordinarie Segnalazioni stress lavoro- correlato Istanze giudiziarie Pagina 51 di 103
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RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO ELAZIONE INTRODUTTIVA Per movimentazione manuale dei carichi si intende quel complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari. -Una non corretta movimentazione manuale, infatti, può provocare distorsioni, lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute (il cosiddetto “colpo della strega”), ernie del disco (con possibile conseguente sciatalgia), strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-lombari gravi. -La valutazione del rischio è stata condotta prendendo in esame: • le caratteristiche del carico • lo sforzo fisico richiesto • le caratteristiche dell’ambiente di lavoro. Caratteristiche del carico Per quanto riguarda le caratteristiche del carico, si potrebbe presentare un rischio quando: • il carico è troppo pesante • è ingombrante o difficile da afferrare • è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi • è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco • può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Sforzo fisico richiesto Per quanto riguarda lo sforzo fisico si potrebbe presentare un rischio quando: • è eccessivo • può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco • può comportare un movimento brusco del carico • è compiuto con il corpo in posizione instabile. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di nei seguenti casi: • lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta • il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore • il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione • il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi • il pavimento o il punto di appoggio sono instabili • la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate. Esigenze connesse all’attività • sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati • periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente • distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto • ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare Fattori individuali di rischio • inidoneità fisica al compito da svolgere • indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore • insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. Pagina 53 di 103
METODO DI CALCOLO VALUTAZIONE RAPIDA La movimentazione dei carichi – sollevamento e trasporto viene analizzata sulla base delle indicazioni fornite dal Technical report ISO TR 12295 (applicativo della serie ISO 11228) e della norma ISO 11228-1. Ai sensi dell’ISO TR 12295 può essere utilizzata, in prima battuta, una procedura che (senza l’utilizzo di algoritmi matematici) verifichi il soddisfacimento di alcuni requisiti essenziali, rilevando: • Condizioni critiche • Condizioni di accettabilità CONSISTE IN UNA VERIFICA RAPIDA DELLA PRESENZA DI POTENZIALI CONDIZIONI DI RISCHIO ATTRAVERSO SEMPLICI DOMANDE DI TIPO QUALI/QUANTITATIVO. La valutazione rapida è indirizzata ad identificare tre possibili condizioni: • ACCETTABILE: non sono richieste azioni. 19. CRITICA : è urgente procedere ad una riprogettazione del posto o del processo. • NECESSARIA UNA ANALISI PIÙ DETTAGLIATA: è necessario procedere ad una stima o valutazione dettagliata attraverso i metodi analitici indicati negli standard. VALUTAZIONE RAPIDA – PARTE 1 Sì/No L’ambiente di lavoro è sfavorevole per le attività di sollevamento e trasporto manuale? Sì/No Presenza di temperature estreme (basse o alte) Sì/No Presenza di pavimenti scivolosi, non stabili, irregolari Presenza di spazi insufficienti per il sollevamento e trasporto Sì/No Vi sono caratteristiche sfavorevoli dell’oggetto per il sollevamento e trasporto manuale? Sì/No La dimensione dell’oggetto limita la visuale dell’operatore o ne ostacola il movimento Il centro di gravità del carico non è stabile (es.: liquidi, materiali che si muovono all’interno Sì/No dell’oggetto) Sì/No La forma dell’oggetto presenta spigoli o superfici taglienti o protrusioni Sì/No Le superfici di contatto sono troppo calde o fredde La (le) attività di sollevamento o trasporto manuale durano più di 8 ore al giorno? La seconda parte della valutazione rapida si compone di due sezioni: • Sollevamento • Trasporto e consente di valutare le condizioni accettabili e critiche. Pagina 54 di 103
DA 3 A 5 KG VALUTAZIONE RAPIDA/SOLLEVAMENTO - condizioni accettabili SI NO • Nessuna asimmetria (i.e. rotazione del corpo o del tronco) SI NO DA 5,1 A 10 KG • Il carico viene tenuto vicino al corpo SI NO OLTRE 10 KG • Lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche e le spalle SI NO • Frequenza massima: meno di 5 sollevamenti al minuto SI NO • Nessuna asimmetria (i.e. rotazione del corpo o del tronco) SI NO • Il carico viene tenuto vicino al corpo SI NO • Lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche e le spalle SI NO • Frequenza massima: meno di 1 sollevamento al minuto SI NO Non sono presenti carichi da più di 10 kg SI NO VALUTAZIONE RAPIDA/TRASPORTO – condizioni accettabili SI NO SI NO DURATA DISTANZA ≤ 10m AD AZIONE DISTANZA > 10m AD AZIONE 8 ORE 1 ORA 10000 kg 6000 kg 1 MINUTO 1500 kg 750 kg 30 kg 15 kg Non sono presenti posture scomode VALUTAZIONE RAPIDA/SOLLEVAMENTO E TRASPORTO – condizioni critiche CONDIZIONE CRITICA: schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti. POSIZIONE VERTICALE La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento è più in alto SI NO di 175cm o meno di 0 SPOSTAMENTO VERTICALE La distanza verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato SI NO è maggiore di 175cm DISTANZA ORIZZONTALE La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della portata del SI NO braccio ASIMMETRIA Rotazione estrema del corpo senza muovere i piedi SI NO CONDIZIONE CRITICA: presenza di carichi che superano i seguenti limiti Uomini (18 - 45 anni) 25 kg SI NO Donne (18 - 45 anni) 20 kg SI NO Uomini (>18 - < 45 anni) 20 kg SI NO Donne (>18 - < 45 anni) 15 kg SI NO CONDIZIONE CRITICA: presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate Distanza: 20 m o più in 8 ore / ad azione 6000 kg in 8 ore SI NO Distanza: meno di 20 m in 8 ore / ad azione 10000 kg in 8 ore SI NO Pagina 55 di 103
VALUTAZIONE DETTAGLIATA Per la valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi mediante sollevamento e trasporto, è utilizzato il metodo illustrato nella norma internazionale UNI ISO 11228-1 “Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte1: Sollevamento e trasporto”. L’UNI ISO 11228-1:2009 ha definito il primo Standard Internazionale sulla movimentazione manuale, sulla scorta del fatto che fattori quali la dimensione e il peso dell'oggetto da movimentare, la postura, la frequenza e la durata della movimentazione manuale, presi singolarmente o in combinazione, possono essere fonti di attività pericolose e generare rischio di disturbi muscolo-scheletrici. La norma UNI ISO 11228-1 può essere applicata a patto che la movimentazione avvenga: con un oggetto di peso maggiore di 3 kg; − a velocità compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale La norma, inoltre, non può essere applicata nel caso in cui si mantengano sollevati oggetti nel tempo senza camminare, si spingano o si tirino oggetti, si sollevino con una sola mano, si movimentino stando seduti. La norma contempla anche il caso in cui la movimentazione di un carico, che supera la capacità di un singolo lavoratore, è eseguita da parte di due o tre operatori, operando come segue sul calcolo del peso limite raccomandato: Numero di operatori Calcolo mref 2 (Somma mref lavoratori) • 2/3 3 (Somma mref lavoratori) • 1/2 L’UNI ISO 11228-1, infine, è basata su un turno di 8 ore lavorative e non contempla la possibilità che vi sia una combinazione di compiti diversi durante tale periodo. Lo schema a blocchi, proposto in figura seguente, descrive la procedura che permettere di individuare gli aspetti correlati alla stima ed alla valutazione del rischio proveniente dal sollevamento manuale e/o dal trasporto di gravi; in tale schema, nell’intestazione dei blocchi decisionali, è riportato, oltre al paragrafo di riferimento della norma, anche le azioni da intraprendere per proseguire nella valutazione. Pagina 56 di 103
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dove: • m è la massa dell’oggetto da sollevare • mref è la massa di riferimento per il lavoratore soggetto della valutazione, funzione della “popolazione statistica” a cui lo stesso appartiene • f è la frequenza • mcum è la massa cumulativa • hc è la distanza eventualmente percorsa per il trasporto del carico Nota: le condizioni ideali per il sollevamento manuale si verificano quando si ha una postura ideale, una presa salda dell’oggetto con il polso in posizione neutra e condizioni ambientali favorevoli. CALCOLO INDICE DI SOLLEVAMENTO - LI Un modo alternativo di eseguire il confronto tra m e mref mod è calcolare l’Indice di Sollevamento (LI) pari al rapporto tra la massa sollevata e quella di riferimento: LI = m/mref mod SE LI ≤ 1 si è in presenza di condizione accettabile SE LI > 1 la condizione è sconsigliata VALORI DI LI LIVELLO DI INTERPRETAZIONE CONSEGUENZE ESPOSIZIONE LI ≤ 1,0 Accettabile Esposizione accettabile per la maggior Accettabile parte della popolazione lavorativa di Nessuna conseguenza riferimento 1,0 < LI < 2,0 Presenza di rischio Una parte della popolazione lavorativa Riprogettare i compiti e adulta potrebbe essere esposta ad un i luoghi di lavoro in rischio di livello moderato base alle priorità 2,0 < LI < 2,0 Presenza di rischio; Una maggiore parte della popolazione Riprogettare i compiti e Livello alto lavorativa adulta potrebbe essere i luoghi di lavoro esposta ad un rischio di livello appena possibile significativo. LI > 3,0 Presenza di rischio; Assolutamente inadatta per la maggior Riprogettare i compiti e Livello molto alto parte della manodopera. i luoghi di lavoro Considerare solo in circostanze immediatamente eccezionali in cui gli sviluppi tecnologici o gli interventi non sono sufficientemente avanzati. In tali circostanze eccezionali, bisogna dare maggiore attenzione e considerazione aIla formazione e all’addestramento degli individui. Pagina 58 di 103
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA RELAZIONE INTRODUTTIVA Il presente documento è relativo alla valutazione del Rischio Microclimatico negli ambienti di lavoro, intendendosi per MICROCLIMA il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente stesso e che, insieme con alcuni parametri individuali (quali l’attività metabolica e l’isolamento termico del vestiario) determinano gli scambi termici fra ambiente e lavoratori presenti. La valutazione è stata effettuata in accordo con la norma internazionale UNI EN ISO 7730, che fornisce i metodi per prevedere la sensazione termica globale ed il grado di disagio (insoddisfazione termica) delle persone esposte ad ambienti termici moderati. La norma permette la determinazione analitica e l'interpretazione del benessere termico mediante il calcolo del PMV (voto medio previsto) e del PPD (percentuale prevista di insoddisfatti) ed i criteri di benessere termico locale, fornendo le condizioni ambientali considerate accettabili per il benessere termico globale e quelle che caratterizzano il disagio locale. È applicabile ad uomini e donne in salute esposti ad ambienti chiusi nei quali si cerca di raggiungere il benessere termico o nei quali ci sono piccole deviazioni rispetto alle condizioni di benessere, nella progettazione di ambienti nuovi o nella valutazione di quelli esistenti. DEFINIZIONI RICORRENTI Agli effetti del presente documento, si intende per: Ambiente Moderato: luogo di lavoro nel quale non esistono specifiche esigenze produttive che, vincolando uno o più degli altri principali parametri microclimatici (principalmente temperatura dell’aria, ma anche umidità relativa, velocità dell’aria, temperatura radiante e resistenza termica del vestiario), impediscano il raggiungimento del confort. Ambiente Severo: viene definito “severo” un ambiente termico nel quale specifiche ed ineludibili esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati al ciclo alimentare del freddo, ecc.) o condizioni climatiche esterne in lavorazioni effettuate all’aperto: in agricoltura, in edilizia, nei cantieri di cava, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle strade, ecc.) determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti. Indice PMV (Predicted Mean Vote – voto medio previsto): è un indice di confort termico (particolarmente adatto alla valutazione di ambienti lavorativi a microclima moderato) che rispecchia l’influenza delle variabili fisiche e fisiologiche sul comfort termico. Sinteticamente esso deriva dall’equazione del bilancio termico il cui risultato viene rapportato ad una scala di benessere psicofisico ed esprime il parere medio (voto medio previsto) sulle sensazioni termiche di un campione di soggetti allogati nel medesimo ambiente. L’indice PMV viene generalmente espresso in una scala di sensazione termica a 7 punti (da -3 = molto freddo a +3 = molto caldo). In questo modo si ha direttamente la percezione della qualità dell’ambiente termico. Indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied – percentuale prevista di insoddisfazione): Dall’indice PMV è derivato un secondo indice denominato PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) che quantifica percentualmente i soggetti comunque \"insoddisfatti\" in rapporto a determinate condizioni microclimatiche. La relazione tra PMV e PPD è data dalla seguente espressione: PPD = 100 – 95 × exp –(0,03353 × PMV4 + 0,2179 × PMV2) Temperatura operativa: è la temperatura uniforme di una cavità in cui il soggetto scambierebbe per convezione ed irraggiamento la stessa energia che effettivamente scambia nell'ambiente reale non uniforme. Numericamente è la media pesata della temperatura dell'aria e di quella media radiante, in cui le conduttanze unitarie radiative (abiti-superfici) e convettive (abiti-aria) costituiscono i coefficienti di peso: Pagina 60 di 103
I due coefficienti si possono considerare molto prossimi per cui si ha: BENESSERE TERMICO Il confort è definibile come la sensazione di benessere fisico e mentale o come la condizione in cui un individuo esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente che lo circonda. In generale, una persona si trova in stato di benessere quando non percepisce alcun tipo di sensazione fastidiosa ed è quindi in una condizione di neutralità assoluta rispetto all’ambiente circostante. Già dalla definizione è chiaro che il benessere è una quantità non misurabile analiticamente ma solo statisticamente perché dipende da troppe variabili di cui alcune strettamente soggettive e di natura psicologica. CONFORT TERMICO Il confort termico dipende da: • parametri fisici: temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell’aria, pressione atmosferica; • parametri esterni: attività svolta che influenza il metabolismo, abbigliamento; • fattori organici: età, sesso, caratteristiche fisiche individuali; • fattori psicologici e culturali. In base alle condizioni sociali e ambientali, inoltre, si possono trovare diversi gradi di accettazione di situazioni non confortevoli. Trovandosi in una prolungata situazione di disagio, infatti, si possono ritenere \"normali\" anche situazioni ambientali che in contesti diversi sarebbero giudicate di malessere Temperatura dell’aria ESTATE INVERNO Umidità relativa 26°C 20°C Velocità dell’aria Temperatura effettiva 30% < U < 60% 30% < U < 50% 0,1 ÷ 0,2 m/s 0,05 ÷ 0,1 m/s 20 ÷ 22°C 16 ÷ 18°C Tab. 1 - Limiti medi per condizioni igrotermiche ottimali • Temperatura dell’aria (°C): intesa come temperatura di bulbo secco, è il fattore più importante nella determinazione del benessere termico. • Temperatura media radiante (TMR,°C): è la temperatura media pesata delle temperature delle superfici che delimitano l’ambiente incluso l’effetto dell’irraggiamento solare incidente. Influisce sugli scambi per irraggiamento. Assieme alla temperatura dell’aria, la TMR è il fattore che influenza maggiormente la sensazione di calore perché la radiazione che cade sulla cute ne attiva gli stessi organi sensori. Se il corpo è esposto a superfici fredde, una quantità sensibile di calore è emessa sotto forma di radiazione verso queste superfici, producendo una sensazione di freddo. La variazione di 1°C nella temperatura dell’aria può essere compensata da una variazione contraria da 0.5 a 0.8°C nella TMR: la condizione più confortevole è stata considerata quella corrispondente ad una TMR di 2°C più alta della temperatura dell’aria. Una TMR più bassa di 2 °C è pure tollerabile se la radiazione emessa dal corpo è quasi la stessa in tutte le direzioni e ciò avviene solo se le temperature superficiali dell’ambiente circostante sono praticamente uniformi. Si definisce anche la temperatura operativa come la media fra la temperatura dell’aria e quella media radiante proprio per valutare con un unico valore gli scambi termici per convezione e irraggiamento. Pagina 61 di 103
• Velocità dell’aria (m/s): il movimento dell’aria produce effetti termici anche senza variazione della temperatura dell’aria e può favorire la dissipazione del calore, attraverso la superficie dell’epidermide, nei seguenti modi: • aumento della dissipazione del calore per convezione, fino a quando la temperatura dell’aria rimane inferiore a quella dell’epidermide; • accelerazione dell’evaporazione e quindi produzione di raffrescamento fisiologico; alle basse umidità (< 30 %) questo effetto è irrilevante in quanto si ha già una intensa evaporazione anche con aria ferma; alle alte umidità (> 80 %) l’evaporazione è comunque limitata e il movimento dell’aria non ha grandi effetti rinfrescanti. L’evaporazione può essere invece notevolmente accelerata alle medie umidità (40- 50 %): se l’aria è ferma, lo strato più vicino all’epidermide si satura velocemente, impedendo un’ulteriore evaporazione, il movimento dell’aria invece può assicurare un ricambio e quindi una continua evaporazione. L’utilizzo del movimento dell’aria per il raffrescamento può essere limitato dai suoi effetti fastidiosi, infatti, le reazioni medie soggettive alle varie velocità sono le seguenti: • fino a 0.25 m/s: impercettibile; • 0.25-0.50 m/s: piacevole; • 0.50-1.00 m/s: sensazione di aria in movimento; • 1.00-1.50 m/s: corrente d’aria da lieve a fastidiosa; • oltre 1.50 m/s: fastidiosa. Tutti gli ambienti sono soggetti a movimenti anche impercettibili dell’aria. La velocità minima è di 0,075 m/s ma si inizia a percepire il movimento dell’aria a 0,3 m/s. Alle temperature più alte anche 1 m/s è considerato piacevole ed una velocità sino a 1.5 m/s è tollerabile. Nella stagione fredda, all’interno di un locale riscaldato, la velocità dell’aria non dovrebbe superare i 0.25 m/s. Non esiste per la velocità dell’aria un limite inferiore necessario per il benessere, esiste invece un limite massimo per la velocità media negli spazi occupati. La velocità media dell’aria nella zona occupata non deve superare 0,25 m/s. La ventilazione influisce anche sulla qualità dell’aria interna e quindi sulla salute degli occupanti. • Umidità relativa (UR, %): è il rapporto fra la quantità di acqua contenuta in un Kg d’aria secca ad una certa temperatura e la quantità massima di acqua che potrebbe essere contenuta alla stessa temperatura dallo stesso kg d’aria. L’umidità dell’atmosfera, se non è estremamente alta o bassa, ha un effetto lieve sulla sensazione di benessere. Alle temperature di benessere non c’è necessità di raffrescamento evaporativo mentre a temperature più alte questo diventa il mezzo più importante di dissipazione del calore. L’aria satura (100 % di UR) impedisce qualsiasi raffrescamento di tipo evaporativo. Quando l’UR è minore del 20 % le membrane mucose si seccano ed aumentano le possibilità di infezione. A basse temperature l’aria molto secca accresce la sensazione di freddo in quanto l’umidità che raggiunge la superficie dell’epidermide evaporando provoca una spiacevole sensazione di freddo. Per temperature dell’aria superiori ai 32°C con UR oltre il 70 % si accentua la sensazione di caldo in quanto il sudore prodotto non può evaporare. In regime stazionario un aumento di UR del 10 % ha lo stesso effetto di un aumento di temperatura di 0,3 °C. L’influenza dell’UR aumenta se ci si sposta fra ambienti con diverse quantità della stessa (cioè in regime dinamico) aumentando l’incidenza sulla sensazione di benessere fino a 2 o 3 volte. Pagina 62 di 103
• Attività svolta (tasso di metabolismo): il corpo produce costantemente calore in quantità variabile: \"metabolismo\" è il termine che descrive tali processi biologici. Il tasso di metabolismo è l’energia liberata per unità di tempo dalla trasformazione degli alimenti. La quantità richiesta dal corpo dipende dal livello di attività. Si esprime in Watt/mq di superficie corporea (circa 1,8 mq) o in \"Met\" (1 Met = tasso metabolico di una persona in riposo = 58 W/mq). • Isolamento termico del vestiario (CLO): il vestiario influisce sulle perdite di calore per evaporazione, sugli scambi di calore per conduzione e irraggiamento. Il vestiario è l’isolamento termico delle persone e il cambio del vestiario rappresenta il più efficace sistema cosciente di controllo sulle dispersioni termiche. L’isolamento termico del vestiario è espresso in \"Clo\" (1 Clo = tenuta invernale tipica da interno = 0,155 mq K/W). Pagina 63 di 103
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE L’indice PMV (Predicted Mean Vote) è una funzione matematica di 6 parametri che esprime il valore medio dei voti di un campione significativo di persone su una scala di sensazioni termiche a 7 punti che varia da –3 a +3 La seguente Tabella 1 riporta, in funzione dei valori di PMV, i corrispondenti valori di PPD (Percentuale di lavoratori insoddisfatti) ed il corrispondente giudizio termico sull’ambiente di lavoro. TABELLA 1 – Valori di PMV, PPD e valutazione ambiente termico. PMV PPD (%) VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO +3 100 MOLTO CALDO +2 75.5 CALDO +1 26.5 TIEPIDO + 0.50 10 0 0 BENESSERE TERMICO - 0.50 10 -1 26.5 FRESCO -2 75.5 FREDDO -3 100 MOLTO FREDDO Il valore di PMV viene calcolato con una equazione complessa, in funzione dei seguenti parametri: Ta: Temperatura dell’aria in °C Tr: Temperatura media radiante in °C Va: Velocità relativa dell’aria in m/s Icl: Isolamento termico dell’abbigliamento in clo (1 clo = 0,155 m2 K/W) M: Metabolismo energetico, in watt per metro quadrato (W/m2) Pa: Pressione parziale del vapor d’acqua, in pascal Pa La umidità relativa Ur (%) è legata alla pressione parziale del vapor d’acqua dalla seguente relazione : Pa = Ur x 10 x e (16,6536 – 4030,183/(Ta+235)) La seguente Figura 1 rappresenta il grafico relativo alla equazione già riportata in precedenza: PPD = 100 – 95 × exp –(0,03353 × PMV4 + 0,2179 × PMV2) L’indice PMV (Predicted Mean Vote) è una funzione matematica di 6 parametri che esprime il valore medio dei voti di un campione significativo di persone su una scala di sensazioni termiche a 7 punti che varia da –3 a +3. Pagina 64 di 103
L'indice PMV dovrebbe essere usato solo per valori di PMV compresi tra -2 e +2 e quando i sei parametri principali sono compresi nei seguenti intervalli: M tra 46 W/m2 e 232 W/m2 (0,8 met e 4 met) Icl tra 0 m2 K/W e 0,310 m2 K/W (0 clo e 2 clo) Ta tra 10 °C e 30 °C Tr tra 10 °C e 40 °C Var tra 0 m/s e 1 m/s Pa tra 0 Pa e 2700 Pa Il calcolo del PMV consente di attribuire un voto a qualsiasi condizione ambientale. Per stabilire quale votazione sia considerata sufficiente viene introdotta un’ultima grandezza: la percentuale prevista di insoddisfatti (PPD - Predicted Percentage of Dissatisfied). Viene definito convenzionalmente insoddisfatto un soggetto che dia una votazione all’ambiente maggiore o uguale a +2 o minore o eguale a -2, corrispondenti rispettivamente alle sensazioni di caldo e di freddo. Il responso è di carattere statistico, per cui anche in condizioni di neutralità si ha mediamente una certa percentuale di insoddisfatti o verso il caldo (2,5%) o verso il freddo (2,5%). Ciò significa che nelle migliori condizioni il 5% dei soggetti risulta insoddisfatto. Tale percentuale aumenta quando ci si allontani da condizioni di neutralità. Nelle successive tabelle vengono riportati i diversi ambienti di lavoro per i quali è stato ritenuto necessario procedere alla valutazione del microclima mediante il metodo dell’indice PMV. Per ogni ambiente vengono calcolati : • PMV (Voto Medio Previsto) • PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti) • To (Temperatura operativa) In funzione dei valor di PMV e PPD viene espresso un giudizio termico secondo i criteri illustrati nella tabella 1. 100 100 80 80 PPD [%] 60 60 40 40 20 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 20 FREDDO CALDO 10 10 PMV 5 5 0 0 2 2.5 3 -3 MOLTO CALDO MOLTO FREDDO FRESCO BENESSERE TERMICO TIEPIDO Figura 1 – Diagramma PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti) in funzione del PMV (Voto Medio Previsto) Pagina 65 di 103
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE RELAZIONE INTRODUTTIVA La presente valutazione preliminare del rischio legionella è eseguita secondo quanto stabilito nell’Allegato 12 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, per le seguenti tipologie di impianto: • Impianto d’acqua calda sanitaria • Impianto di raffreddamento a torre evaporativa/condensatore evaporativo • Impianti aeraulici • Altri impianti idrici (Riuniti odontoiatrici, Piscine, Vasche idromassaggio, Impianti d’irrigazione, Fontane). Per ogni tipologia di impianto è prevista una lista di controllo mediante la quale, oltre ai dati caratteristici dell'impianto stesso, occorre valutare la presenza di determinati fattori di rischio. Le risposte che concorrono all’individuazione del livello di rischio sono esclusivamente quelle contrassegnate dal codice FR che sta per fattore di rischio. Ad FR segue altro codice identificativo del tipo di impianto (es. FR.AF.1: Fattore di rischio acqua fredda). CALCOLO FATTORI DI RISCHIO FR La stima è da ottenersi seguendo i 2 passaggi definiti a seguire: • si sommano il numero di domande di rischio (identificate dall’acronimo FR) per le quali è stata fornita risposta negativa (No). Non sonoconteggiare né le domande di rischio (FR) per le quali è stata fornita risposta positiva (Si) né le domande di rischio (FR) per le quali la domanda di rischio non era applicabile al caso specifico. • Si indentifica il livello di rischio mediante l'utilizzo delle seguento tabelle. Le tabelle forniscono le indicazioni per la stima dell’attuale livello di Controllo del Rischio legionellosi di ciascun impianto oggetto di tale preliminare Valutazione: Numero di domande di IMPIANTO ACQUA FREDDA SANITARIA Livello di Rischio rischio (FR.AF) alle quali è 3 su 3 stata fornita risposta negativa Stima dell’attuale livello di controllo del 2 su 3 Rischio Legionellosi 1 su 3 (No) Uguale o superiore a 5 Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori Compreso tra 2 e 4 di Rischio individuati (FR.AF). Inferiore o uguale a 1 Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di co41ntrollo dei Fattori di Rischio individuati (FR.AF). Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.AF) e ridurlo ove possibile Pagina 67 di 103
Numero di domande di IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA Livello di Rischio rischio (FR.AC) alle quali è 3 su 3 stata fornita risposta negativa Stima dell’attuale livello di 2 su 3 controllo del Rischio Legionellosi 1 su 3 (No) Uguale o superiore a 5 Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori Compreso tra 2 e 4 di Rischio individuati (FR.AC) Inferiore o uguale a 1 Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.AC). Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.AC) e ridurlo ove motivato opportuno. IMPIANTO A TORRE EVAPORATIVA - CONDENSATORE EVAPORATIVO Numero di domande di rischio (FR.TC) alle quali è Stima dell’attuale livello di Livello di Rischio stata fornita risposta controllo del Rischio Legionellosi negativa (No) Controllo del Rischio da incrementare Uguale a 3 immediatamente, intervenendo sui fattori 3 su 3 di Rischio individuati (FR.TC). Controllo del Rischio da migliorare, Uguale a 2 attivando celermente azioni di controllo 2 su 3 dei Fattori di Rischio individuati (FR.TC). Controllo del Rischio complessivamente Uguale o inferiore a 1 adeguato. Prestare comunque attenzione 1 su 3 al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.TC) e ridurlo ove motivato opportuno. Numero di domande di IMPIANTO AERAULICO Livello di Rischio rischio (FR.IA) alle quali è 3 su 3 Stima dell’attuale livello di 2 su 3 stata fornita risposta controllo del Rischio Legionellosi negativa (No) Controllo del Rischio da incrementare Uguale a 2 immediatamente, intervenendo sui fattori Uguale a 1 di Rischio individuati (FR.IA). Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo del Fattore di Rischio individuato (FR.IA). ALTRI IMPIANTI IDRICI Per tale categoria d’impianti, l’avere fornito risposta negativa alla rispettiva domanda di rischio (FR.RO, FR.PI, FR.VI, FR.IR, FR.FO), determina che il Controllo del Rischio sia da incrementare immediatamente, intervenendo sulla mancanza individuata. Pagina 68 di 103
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA RELAZIONE INTRODUTTIVA Al fine di prevenire il verificarsi di eventi criminosi e di tutelare la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, è di competenza di ciascuna Azienda, nell'ambito della propria autonomia, scegliere le misure di sicurezza da adottare ed i sistemi di allarme ritenuti più idonei in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali aziendali. Sul piano giuridico, inoltre, il rischio rapina configura un' ipotesi di rischio che deve obbligatoriamente formare oggetto di valutazione e di prevenzione da parte del datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. Come è noto, anche i fenomeni criminosi sono da considerare tra i rischi da valutare in un luogo di lavoro. Vige infatti l'obbligo di valutare \"tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari\". In occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale nazionale, le parti hanno deciso di introdurre una specifica clausola nella quale si sono date atto \"che le imprese considereranno il \"rischio rapina\" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81 del 2008\". La prima valutazione indicata nelle linee guida è quella relativa alla probabilità di accadimento e dell'entità del danno. In particolare, nel documento vengono richiamati i parametri, ad esempio i dati statistici storici, che possono dare delle indicazioni di probabilità. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione il documento si sofferma sulle misure classificate a seconda che siano destinate alla riduzione delle probabilità di accadimento o alla mitigazione del danno. Nell'ambito delle misure che assolvono una funzione preventiva quanto agli effetti che possono conseguire all'evento criminoso, occupano un posto di assoluto rilievo gli adempimenti in materia di informazione e formazione dei lavoratori, specie sotto il profilo dell'adeguatezza dei comportamenti da tenere nelle diverse fasi in cui l'evento criminoso si articola o potrebbe articolarsi. DEFINIZIONI RICORRENTI di seguito vengono riportate le definizioni ricorrenti, introdotte dal D.Lgs. n° 81 del 2008 e dalle altre normative in materia: Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni. Rischio Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno. Rischio Endogeno rischio intrinseco derivante dalle caratteristiche proprie dell'attività e dall'ubicazione della stessa. Rischio Esogeno Si possono distinguere tre gruppi di rischio esogeno: Il primo è costituito dai fenomeni non direttamente collegati all'operato dell'uomo, cioè quelli che si possono riferire a cause naturali quali terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, ecc.. Un secondo insieme comprende, invece, gli eventi dipendenti dalle azioni dell'uomo quali l'inquinamento, le attività ad alto rischio, ecc.. Un terzo gruppo di rischi esogeni comprende gli eventi generati dalla volontà dell'uomo, quali rapine, atti di terrorismo e tutte le attività in cui qualcuno opera affinchè l'incidente accada. Valutazione dei rischi Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul posto di lavoro. Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; ecc Pagina 70 di 103
Datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; Dirigente persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Medico competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all’ art. 38 del D.Lgs. 81/08. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Agente L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. Unità produttiva Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/08, per la quale la valutazione del rischio ha ad oggetto la individuazione del Rischio Endogeno, relativo alle caratteristiche intrinseche legate all'attività svolta ed all'ubicazione dell’azienda, e del Rischio Esogeno, riguardante le misure antirapina adottate. Per quel che riguarda le misure di sicurezza, la classificazione prevede la suddivisione delle misure in classi, contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, e da un punteggio fisso. Al termine dell' indagine, viene assegnato un punteggio premio, a seconda della varietà e tipologie di classi di misure di difesa in essere. RISCHIO ESOGENO Per la valutazione del Rischio Esogeno bisogna rispondere obbligatoriamente ad una serie di domande riguardanti: • l'indice di criminalità nella zona • l'ubicazione dell' Azienda • i tempi di intervento delle Forze dell'Ordine • l'atteggiamento del personale • la vicinanza di vie di fuga Pagina 71 di 103
Ad ogni domanda è associata una serie di risposte con relativo punteggio, per cui, al termine si otterrà un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti alle singole risposte. Il punteggio totale, opportunamente ponderato, fornirà un valore del rischio esogeno con gradualità: molto basso, basso, medio, alto. RISCHIO ENDOGENO Per la valutazione dei vari sistemi antirapina si procede nel seguente modo: 1) le misure antirapina (passive, attive e umane) ritenute più valide sono state suddivise nelle seguenti classi: A - Misure preventive e/o deterrenti B - Misure di ricostruzione di evento C - Misure limitatrici dei danni economici D - Misure di segnalazione e/o di sorveglianza 2) In ciascuna classe sono state elencate le rispettive misure disponibili sul mercato della sicurezza e ritenute più valide. 3) Ad ogni misura di sicurezza, appartenente a ciascuna classe, è stato attribuito un punteggio da 1 a 9, esclusa la misura 5) \"Mezzi di custodia per il frazionamento dei valori\" della classe \"C\", alla quale non è possibile attribuire un punteggio specifico stante la diversità dei mezzi atti a tale scopo. 4) Ad ogni classe o raggruppamento di due o più classi è stato attribuito un punteggio base (V. tab.1). Poiché si è ritenuto che la presenza di misure appartenenti a più classi elevi la sicurezza, il punteggio attribuito al raggruppamento di due, tre e quattro classi è stato così determinato: Sono stati sommati i valori attribuiti alle singole classi ed al risultato così ottenuto sono stati aggiunti: • punti nel caso di raggruppamento di due classi, • 10 punti nel caso di raggruppamento di tre classi, • 15 punti nel caso di raggruppamento di quattro classi. 5) Il metodo di calcolo per giungere al punteggio definitivo da attribuire alla singola misura di sicurezza oppure al raggruppamento di due o più misure appartenenti alla medesima o a diverse classi, è il seguente: Classe Punteggio Tabella 1 – Punteggio base A 30 Dalla tabella 1 si prende il AB 45 punteggio base attribuito alla 70 ABC 85 classe o alle classi di ABCD 60 appartenenza della misura o ABD 55 70 delle misure prese in AC 45 considerazione. A tale valore si ACD 10 somma il punteggio attribuito AD 35 50 alla misura o alle misure di B 25 sicurezza e si ottiene il BC 20 BCD 35 punteggio finale. BD 10 C Il punteggio finale fornirà un CD valore del Rischio Endogeno D con gradualità: MOLTO BASSO, BASSO, MEDIO, ALTO. Pagina 72 di 103
MATRICE DI RISCHIO Una volta ricavate entrambe le componenti di rischio si procede alla costruzione della matrice dalla quale è possibile ricavare l'entità del rischio come combinazione dei due fattori calcolati in precedenza. Dalla combinazione dei due fattori precedenti (Rischio ESOGENO e Rischio ENDOGENO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 1 2 3 4 MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALTO Omissis.... Pagina 73 di 103
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-COV2 RELAZIONE INTRODUTTIVA Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019- nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove \"CO\" sta per corona, \"VI\" per virus, \"D\" per disease e \"19\" indica l'anno in cui si è manifestata). Pur trattandosi di un’esposizione non intenzionale che, tuttavia, può variare in modo consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospett, si ritiene ragionevole elaborare una valutazione specifica circa l’esposizione al COVID- 19 da allegare al Documento di valutazione dei rischi dell’organizzazione. Il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di valutare il rischio ed informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio. Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: • Esposizione, osisa la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); • Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; • Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre aimlavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). I profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. Al fine di valutare il rischio legato all'ambito produttivo, l'INAIL ha messp a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. Pagina 74 di 103
La presente valutazione è, quindi, eseguita prendendo a riferimento il \"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione\" a cura dell'INAIL ed approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile. La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici. L’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, prende in considerazione il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT: • esposizione - probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.) Fattore: esposizione Punteggio Scala 0 Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) 1 Probabilità medio-bassa 2 Probabilità media 3 Probabilità medio-alta 4 Probabilità alta (es. operatore sanitario) • prossimità - caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; Fattore: prossimità Punteggio Scala 0 Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 1 Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato) 2 Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso) 3 Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio) 4 Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico) Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: • aggregazione - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre aimlavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Pagina 75 di 103
Fattore: aggregazione Punteggio Scala presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 1,00 aperti al pubblico) presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al 1,15 dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); (+15%) aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 1,30 aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. (+30%) spettacoli, manifestazioni di massa). 1,50 (+50%) Il livello di rischio viene calcolato come segue: R = E * P + (C * A) dove: ➢ E = esposizione ➢ P = prossimità ➢ C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO) ➢ A = aggregazione LIVELLO DI RISCHIO Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. Entità Rischio Valori di riferimento Basso (1≤ R ≤ 2) (2< R ≤ 4) Medio basso (4 < R ≤ 9) Medio alto (9 < R ≤ 16) Alto Pagina 76 di 103
VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 CODICE ATECO E CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE Codice 56.30.00 Descrizione Bar Classe di aggregazione sociale 3 Classe di aggregazione 3 In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è: MEDIO-BASSO VALUTAZIONE IN BASE ALLA SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili \"esposizione\" e \"prossimità\", iodentificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo: Fattore: esposizione Rappresenta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.) Scala assegnata Punteggio • probabilità medio-bassa 1,00 Fattore: prossimità Indica le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità Scala assegnata Punteggio • lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 2,00 condiviso) Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: Fattore: aggregazione La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Scala assegnata Punteggio • presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio 1,15 al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti) Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione: dove: R = E x P + (C x A) = 1 * 2 + ( 3 * 1,15) = 5,45 • E = esposizione • P = prossimità • C = classe di aggregazione sociale • A = aggregazione Classe di rischio di appartenenza: • Medio alto 4<R≤9 Pagina 77 di 103
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LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. La consumazione a buffet non è consentita. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo. I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere. Omissis......... Pagina 79 di 103
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VERBALE CONSEGNA DPI Data consegna: NOMINATIVO: Oggetto: Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 81/08 in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro AL LAVORATORE: l'attrezzatura che Le consegniamo deve essere utilizzata per Sua personale protezione dai rischi originati dalla lavorazione, come da informazione e formazione ricevute. ELENCO DEI DPI CONSEGNATI DPI Denominazione Categoria Tipologia Camice Protezioni per il corpo Indumenti monouso Guanti per agenti chimici e Protezione mani e braccia Guanti agenti batteriologici chimici e microorganismi Guanti monouso in lattice o nitrile Protezione mani e braccia Guanti agenti chimici e microorganismi Mascherina chirurgica O FFP2/3 Protezione delle vie respiratorie Semimaschere filtranti Scarpa S1 Protezione piedi e gambe Calzature basse Pagina 81 di 103
Cogliamo l’occasione per ricordarLe ancora gli obblighi di legge previsti in proposito: Obblighi a carico dei lavoratori indicati all’art. 20 del D.Lgs. 81/08. • Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. • In particolare i lavoratori: • osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, gli agenti chimici pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Obblighi a carico dei lavoratori indicati all’art. 78 del D.Lgs. 81/08. • I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77, commi 4, lettera h), e 5. • I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute ed all'addestramento eventualmente organizzato. • I lavoratori: − hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; − non vi apportano modifiche di propria iniziativa. • Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. • I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Le sanzioni previste in violazione a tale articolo sono rispettivamente: • Richiamo verbale e scritto, nonché decurtazione di parte dello stipendio per i recidivi, in base al Contratto Nazionale Lavoro. • Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) ai sensi dell’ art. 59 del D.LGS. 81/08. Voglia restituire copia della presente firmata per avvenuta conoscenza di quanto contenuto nella presente e per avvenuto ricevimento da parte Sua dei Dispositivi di Protezione Individuale a Lei assegnati. FIRMA DEL DATORE DI LAVORO Per conferma della piena conoscenza circa il contenuto della presente e per avvenuto ricevimento dei DPI sopra elencati. FIRMA DEL LAVORATORE Pagina 82 di 103
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE NOMINATIVO: SPORTO MARIA GRAZIA DICHIARA • tutte le disposizioni relative al COVID-19 mi sono state consegnate e con la presente dichiaro di osservarle e nello specifico sarà mia cura attuare quanto di seguito: • In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, resterò presso il mio domicilio, avviserò il mio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente. • Sono consapevole ed accetto il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, nonché di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. • Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). • Mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. • Sono inoltre consapevole che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19, è subordinato alla certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, la quale dovrà essere fornita al datore di lavoro. In fede Pagina 84 di 103
CONSENSO PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA Aziende che provvedono alla rilevazione della temperatura corporea in entrata Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020. Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non superiore a 37,5°. Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto. NOMINATIVO: (solo per esterni) Azienda/Ente: (solo per esterni e clienti) Telefono e mail: DICHIARA Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea. (in alternativa) Di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°. Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore Data: FIRMA Pagina 85 di 103
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’azienda o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Titolare del trattamento Il Titolare dell’azienda. DPO Il DPO-Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: numero di telefono: Tipologia di dati personali trattati e di interessati Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: a) al personale dell’azienda. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici della dell’azienda o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’azienda o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato dal personale della dell’azienda che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’azienda non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. Diritti degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’azienda, ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. Pagina 86 di 103
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PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE Gli strumenti di lavoro dopo ogni utilizzo vengono sottoposti alle seguenti fasi: • Sciacquare con acqua corrente. • Immergere in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o comunque rispettando quanto previsto nella scheda tecnica del prodotto riguardo a diluizione e tempo di contatto (per alcuni strumenti quali: forbici e tronchesi, è possibile effettuare una disinfezione superficiale con apposito disinfettante). • Sciacquatura finale con acqua corrente. • Asciugatura con salviette normali che successivamente vengono lavate in lavatrice. • Gli strumenti sono riposti in uno degli apparecchi in uso secondo le istruzioni del costruttore dell’apparecchio. • In caso di disinfezione ad alto livello gli strumenti vanno immersi in soluzione nei disinfettanti (es: acido peracetico < 1%; derivati del cloro (ipoclorito di sodio ) 1000- 5000 ppm di cloro attivo per >20 minuti) per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante; vengono poi estratti con pinze sterili, lavati in acqua sterile per rimuovere il disinfettante, asciugati e infine riposti in appositi contenitori sterili, oppure in sterilizzatore raggi UV-C. Lo scopo dell’asciugatura con panni sterili è quello di eliminare tutti i residui umidi per evitare corrosioni e macchie biancastre sugli strumenti. Il confezionamento ha lo scopo di garantire che dopo la sterilizzazione gli strumenti mantengano lo stato di sterilità e siano protetti da contaminazione. DISINFEZIONE DI MATERIALE IN GOMMA E PLASTICA I materiali in gomma e plastica sono sottoposti alle seguenti fasi: • Sciacquare con acqua corrente; • Immergere in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o comunque rispettando quanto previsto nella scheda tecnica del prodotto riguardo a diluizione e tempo di contatto; • Sciacquatura finale in acqua corrente; • Asciugatura con salviette; • Riporre in un contenitore per il pulito. Pagina 88 di 103
DISINFEZIONE DI MATERIALE VARIO • Ogni capo di biancheria è sostituito dopo ciascuna prestazione; Asciugamani, teli ecc. sono lavati in lavatrice a temperatura non < 60°. DISINFEZIONE AMBIENTE •Pavimenti, pareti, arredi: - Pulizia preliminare a umido o con scopa aspiratore per rimuovere lo sporco. - Disinfezione con stracci o spugne imbevute in soluzione acquosa di aldeide formica al 5% o sali di ammonio e clorexidina o ipoclorito di sodio. - Lasciare asciugare. - Sciacquare spesso in acqua gli stracci impiegati. • Lavelli, servizi igienici: - Pulizia con normali detergenti. • Impianti di ventilazione: - Gli impianti di trattamento dell' aria sono sottoposti periodicamente a interventi di manutenzione. •Tavoli, sedie e poltrone: - Tavoli sedie e poltrone sono tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio è eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti •Abbigliamento: - Durante il lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. - Durante il lavoro non devono essere portati anelli, e si raccomanda anche di non indossare bracciali e orologi. - Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e sempre protette. Timbro e firma _____________________________ Pagina 89 di 103
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INFORMATIVA LAVORATRICI MADRI LAVORATRICE La presente informativa ha lo scopo di condividere informazioni importanti per le lavoratrici. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi della lavoratrice in gravidanza in modo da intraprendere le più opportune misure di prevenzione e protezione, comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonché lo spostamento ad una mansione non a rischio. La valutazione è effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare. Dalla valutazione dei rischi per la lavoratrice in gravidanza e allattamento potrebbe emergere che le lavorazioni eseguite e i rischi cui è sottoposta sono incompatibili con la gravidanza e, in alcuni casi, anche fino a 7 mesi dopo il parto. Di seguito, l’elenco dei rischi e delle attività considerate pregiudizievoli: RISCHIO/ATTIVITA’ Rif. normativo COMPATIBILITÀ MISURE Gravidanza Allattamento Attività in postura eretta D.Lgs.151/01 No Cambio mansione, Allontanamento e prolungata allegato A, lett. G Sì avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza Posture incongrue D.Lgs.151/01 No Cambio mansione, Allontanamento e allegato A, lett. G Sì avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza Lavoro in postazioni D.Lgs.151/01 No Cambio mansione, Allontanamento e elevate allegato A, lett. E Sì avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza Manovalanza pesante D.Lgs.151/01 Cambio mansione, Allontanamento e Movimentazione manuale allegato A, lett. F No Sì avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza dei carichi allegato C, lett. A,1,b Lavori su mezzi in D.Lgs.151/01 No Cambio mansione, Allontanamento e movimento allegato A, lett. O Sì avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza D.Lgs.151/01 Cambio mansione, Allontanamento e allegato A lett. A, C Rischio chimico punto 3 lett. a, b ,c , d, No No avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino e, f, e lett. B a sette mesi dopo il parto Piombo e derivati che D.Lgs.151/01 Cambio mansione, Allontanamento e possono essere assorbiti allegato A lett. A, lett. dall’organismo umano No No avvio procedura per astensione C anticipata per tutta la gravidanza e fino allegato B lett. A a sette mesi dopo il parto D.Lgs.151/01 Cambio mansione, Allontanamento e allegato A lett. B Rischio biologico allegato B lett. A No No avvio procedura per astensione allegato C lett.A,2 anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto Eventuale modifica dell’orario, Rischio videoterminale D.Lgs.151/01 Sì Sì Eventuale modifica delle pause (da concordare con la lavoratrice), Anticipo di un mese del congedo di maternità Cambio mansione (per esposizioni ≥ 80 D.Lgs.151/01 dB(A)), Allontanamento e avvio allegato C lett.A,1,c Rischio rumore allegato A lett. A, lett. No No procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza (per esposizioni ≥ C 80 dB(A)) e fino a sette mesi dopo il parto (per esposizioni ≥ 85 dB(A)) Pagina 91 di 103
Cambio mansione, Allontanamento e Rischio vibrazioni D.Lgs.151/01 No No avvio procedura per astensione allegato A lett. I, lett. B anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto D.Lgs.151/01 Cambio mansione, Allontanamento e allegato A lett. A Stress da caldo allegato C lett.A,1,f No No avvio procedura per astensione Stress da freddo No anticipata per tutta la gravidanza e fino Radiazioni ionizzanti D.Lgs.151/01 No Radiazioni non ionizzanti allegato A lett. A No a sette mesi dopo il parto allegato C lett.A,1,f Cambio mansione, Allontanamento e D.Lgs. 151/01 art.8 No avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino allegato A lett. D a sette mesi dopo il parto D.Lgs.151/01 allegato A lett. C Cambio mansione, Allontanamento e allegato C lett.A,1,e No avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto Cambio mansione, Allontanamento e Sì avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza Cambio mansione, Allontanamento e Lavoro notturno D.Lgs.151/01 No No avvio procedura per astensione D.Lgs.151/01 No anticipata per tutta la gravidanza e fino Lavori a bordo di navi, aerei, D.Lgs.151/01 No treni, pullman o altri mezzi D.Lgs.151/01 No ad un anno di vita del bambino di comunicazione in moto D.Lgs.151/01 No Cambio mansione, Allontanamento e Lavori di monda e trapianto del riso D.Lgs.151/01 No Sì avvio procedura per astensione Lavori di assistenza e cura anticipata per tutta la gravidanza degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie Cambio mansione, Allontanamento e infettive e per malattie nervose e mentali Sì avvio procedura per astensione Lavori agricoli che implicano la manipolazione anticipata per tutta la gravidanza e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella Cambio mansione, Allontanamento e concimazione del terreno e nella cura del bestiame No avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino Lavori che espongono alla silicosi e all’asbestosi o alle a sette mesi dopo il parto altre malattie professionali Cambio mansione, Allontanamento e No avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto Cambio mansione, Allontanamento e No avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto INVITO AD UNA COMUNICAZIONE TEMPESTIVA Il fattore “tempo” è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.). Determinante, quindi, una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro. Si richiama, pertanto, la necessità di comunicare il prima possibile lo stato di gravidanza – sia a voce che tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione. Di seguito, l’iter che viene intrapreso a valle della comunicazione della lavoratrice: Pagina 92 di 103
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TUTELA LAVORO MINORILE DEFINIZIONE Con la locuzione \"lavoro minorile\" s’intende indicare il lavoro dei bambini e degli adolescenti. In particolare - ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 977/1967 - \"bambino\" è il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico mentre \"adolescente\" e il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni di eta e che non è più soggetto all’obbligo scolastico. L'età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti (art. 3 della legge n. 967/1977). AMBITO DI APPLICAZIONE il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 - di attuazione della direttiva n. 94/33 CE - modificando la legge 17 ottobre 1967, n. 977 ha innovato profondamente la disciplina previgente in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti al fine di adeguare la stessa, in ragione della specificità dei soggetti coinvolti, agli standards europei. Una specificità, del resto, tradizionalmente considerata meritevole di una tutela particolarmente attenta e caratterizzata soprattutto dalla presenza di limiti alla capacità di lavoro in relazione sia all’età sia alle modalità di impiego. In tale ottica l'art. 37 della Costituzione afferma che \"...La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato...\" aggiungendo che '…la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione\". Detta disposizione peraltro è strettamente connessa ad altri principi stabiliti dalla Carta fondamentale in materia di: - protezione dell’infanzia e della gioventù (art. 31, comma secondo, Cost. secondo cui \"...La Repubblica...protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo\"); — tutela della salute (art. 32 Cost.): - istruzione scolastica (art. 34, comma 2, Cost. secondo cui \". . l’istruzione interiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita\"). In particolare, la nuova disciplina - il cui impianto generale, in ogni caso, continua ad essere costituito dalla legge n. 977/1967, stante la scelta del legislatore nazionale di apportare modifiche ed integrazioni a tale provvedimento anziché abrogarlo — intende promuovere soprattutto il miglioramento dell’ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di tutela della salute dei lavoratori minorenni. A tal riguardo, peraltro, si evidenzia che per quanto non diversamente stabilito dalla legge n. 977/1967 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 81/08. La nuova normativa ha unificato le disposizioni in materia di lavoro minorile estendendone l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino i giovani di età inferiore ai diciotto anni (c.d. minori). Le nuove disposizioni, pertanto, si applicano anche all’apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio, rapporti a termine, ecc… Di contro, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di lavoro minorile quei lavori occasionali o di breve durata svolti dagli adolescenti nei servizi domestici prestati in ambito familiare, nonché nelle imprese a conduzione familiare e sempreché tali prestazioni non si concentrino in attività nocive elo pregiudizievoli (art. 2 della legge n. 977/1967). Tali prestazioni - cosi come precisato dalla circolare del Ministero del lavoro 5 gennaio 2000, n. i - sono quelle che \"...non consentono una previa programmazione, si concretano in attività fuori dalla logica della periodicità svolte da soggetti non inseriti nell’organizzazione della famiglia o dell’impresa a conduzione familiare\". Con la stessa circolare, peraltro, il Ministero del lavoro ha precisato che \"lavori occasionali\" sono le prestazioni casuali, sporadiche o saltuarie. Saltuarietà che, tuttavia, di per sé non è elemento sufficiente ad escludere la presenza di un rapporto di lavoro; occorre, quindi, distinguere tra continuità di rapporto e continuità di prestazione in quanto e possibile che alla continuità del rapporto si accompagni l’intermittenza delle prestazioni. I lavori di breve durata possono riferirsi a quelle prestazioni nelle quali l’elemento temporale non raggiunge quel minimo necessario affinché l’attività svolta possa essere inclusa nelle fattispecie tipiche previste dalla legge (es. tutte le ipotesi di contratto a Termine). Pagina 94 di 103
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RISCHIO ELETTRICO UTILIZZO ATTREZZATURE SCOPO Scopo della presente procedura è prevenire il rischio da elettrocuzione connesso all’utilizzo di attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico, specie quelle di tipo portatile per le quali gli isolamenti dei cavi di alimentazione posizionati a terra sono facilmente danneggiabili. Le principali situazioni di rischio che si possono concretizzare durante il lavoro, sono le seguenti: • contatti diretti con parti in tensione (es. morsetti, fili elettrici con isolamento danneggiato, ecc.); • contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di guasti d’isolamento; • lavori con apparecchiature elettriche, all’interno di luoghi conduttori ristetti (es. serbatoi); • lavori con apparecchiature elettriche, all’interno di luoghi umidi o bagnati; • lavori con apparecchiature elettriche, all’interno di luoghi con pericolo d’esplosione e/o d’incendio; • presenza di cavi sbucciati o deteriorati; • presenza di giunzioni o derivazioni non adeguate; • uso di prolunghe elettriche danneggiate o inadeguate al tipo d’ambiente; • sovraccarico delle prese alle quali siano state collegate troppe spine (carichi); • mancato collegamento a terra dell’apparecchiatura, quando previsto; • lavori sotto tensione e non, non autorizzati Pagina 96 di 103
EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA SUL CORPO UMANO I pericoli derivanti dal contatto di una persona con una parte in tensione derivano dal conseguente passaggio della corrente nel corpo umano. Tali effetti possono così riassumersi: • Tetanizzazione: si contraggono i muscoli interessati al passaggio della corrente e risulta difficile staccarsi dalla parte in tensione. Correnti molto elevate non producono solitamente la tetanizzazione perché quando il corpo è da esse attraversato, l’eccitazione muscolare è talmente elevata che i movimenti muscolari involontari generalmente proiettano il soggetto lontano dalla sorgente. • Arresto respiratorio: se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano il movimento dell’apparato • respiratorio, la contrazione involontaria di questi muscoli altera il normale funzionamento del sistema respiratorio e il soggetto può morire soffocato o subire le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia. • Fibrillazione ventricolare: è l’effetto più pericoloso ed è dovuto alla sovrapposizione delle correnti provenienti dall’esterno con quelle fisiologiche che, generando delle contrazioni scoordinate, fa perdere il giusto ritmo al cuore. Questa anomalia si chiama fibrillazione ed è particolarmente pericolosa se ventricolare • perché diventa un fenomeno non reversibile in quanto persiste anche se lo stimolo è cessato. • Ustioni: sono prodotte dal calore che si sviluppa per effetto Joule dalla corrente elettrica che fluisce attraverso il corpo. Tanto maggiore sarà il passaggio di corrente tanto maggiori saranno le ustioni. Questo fenomeno diventa predominante rispetto agli altri quando siamo in presenza di tensioni di contatto elevate. CAMPO DI APPLICAZIONE La seguente procedura va applicata in tutte le situazioni di lavoro ove sia previsto l’utilizzo di attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico. RIFERIMENTI NORMATIVI • D.Lgs. 81/2008 TERMINI E DEFINIZIONI CONTATTO DIRETTO Il contatto diretto avviene quando la persona entra in contatto con parti conduttrici dell’impianto ordinariamente sotto tensione. ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI: • toccare un filo scoperto • toccare la morsettiera di un motore elettrico Pagina 97 di 103
• toccare la ghiera metallica di un portalampade • toccare la vite di un morsetto CONTATTO INDIRETTO Il contatto indiretto si verifica quando la persona entra in contatto con parti dell’impianto o di apparecchiature elettriche (masse), che vanno in tensione a causa di guasto dell’isolamento. ESEMPI DI CONTATTI INDIRETTI: • toccare custodie o carcasse metalliche di apparecchi elettrici che sono in tensione a causa di un guasto interno COMPORTAMENTI E MISURE DA ADOTTARE Durante il lavoro, è necessario attuare le seguenti misure di sicurezza: • utilizzare le apparecchiature elettriche secondo le istruzioni dei manuali allegati; • non manomettere per alcun motivo i componenti e le parti elettriche delle attrezzature di lavoro; • non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui • quadri o sugli armadi elettrici; • accertarsi dell’ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui si opera, in modo da poter tempestivamente togliere tensione all’impianto in caso di necessità o pericolo; • non coprire o nascondere con armadi o altre suppellettili i comandi e i quadri elettrici, per consentire la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie; • accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano adeguatamente protetti contro le azioni meccaniche (passaggio di veicoli, oggetti taglienti, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni chimiche (sostanze corrosive); • segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti • conduttrici a vista; • accertarsi che sia stata tolta l’alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi semplice operazione sugli impianti (anche la sostituzione di una lampadina) o sulle attrezzature di lavoro; • segnalare le parti di impianto o di utilizzatori logore o deteriorate, per una pronta riparazione o sostituzione; • segnalare immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e delle attrezzature di lavoro; • segnalare immediatamente i casi in cui le attrezzature di lavoro abbiano subito il contatto con liquidi o abbiano subito urti meccanici fuori dalla norma, ad esempio per caduta a terra accidentale; Pagina 98 di 103
• segnalare prontamente l’odore di gomma bruciata, la sensazione di pizzicorio a contatto con un utensile elettrico o una macchina, il crepitio all’interno di un apparecchio elettrico, per evitare possibili incidenti; • non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare dalla presa un apparecchio elettrico, ma staccare la spina; • assicurarsi sempre che l’apparecchio sia disalimentato prima di staccare la spina; • non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine multiple. Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita complessivamente dagli utilizzatori da collegare non superi i limiti della presa stessa; • collegare l’apparecchio alla presa più vicina evitando il più possibile l’uso di prolunghe; • svolgere completamente il cavo di alimentazione, se si usano prolunghe tipo “avvolgicavo”; • non depositare nelle vicinanze delle attrezzature di lavoro sostanze suscettibili di infiammarsi • non depositare contenitori ripieni di liquidi sugli apparecchi; • non esporre gli apparecchi a eccessivo irraggiamento oppure a fonti di calore; • non impedire la corretta ventilazione delle attrezzature; • non toccare impianti e/o apparecchi se si hanno le mani o le scarpe bagnate; • non usare acqua per spegnere incendi di origine elettrica; • rispettare la segnaletica di sicurezza presente all’interno degli ambienti e le rispettive disposizioni. Pagina 99 di 103
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