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Statuto Confraternita

Published by lucertola, 2018-03-15 10:30:28

Description: Statuto Confraternita

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Statuto della Confraternita della Sacratissima Vergine MariaMadre di Dio del Protomartire Santo Stefano e della Santissima Trinità in RapalloOrigine della ConfraternitaProprio nel cuore della vecchia Rapallo troviamo l'oratorio dei Disciplinanti detto deiBianchi, intitolato alla Natività di Maria Santissima e con protettori i Santi Filippo eGiacomo, sede della Confraternita della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio delProtomartire Santo Stefano e della Santissima Trinità.Chiesa certamente costruita nella seconda metà del secolo XVI. Infatti a pagina 593 degliatti della visita di Monsignor Francesco Bosio, Vescovo di Novara, fatta a Rapallo nellaprimavera del 1582, in qualità di visitatore apostolico, abbiamo notizia che egli si portòprima alla Casaccia di Santa Maria che è il nostro Oratorio dei Bianchi, ordinandone glistatuti e facendone demolire l'altare sotto l'edicola presso la porta esterna. I fratelliRemondini nella loro opera Parrocchie dell'Archidiocesi di Genova pubblicata nel 1882,dopo aver descritto a pagina 38 l'oratorio chiamandolo “Oratorio della SS. Trinità”, apagina 39 accennano ad un altro oratorio dicendo: “oltre il predetto della SS. Trinità Mons.Bosio a pag. 592 segna 'Oratorium Casaccia S. Mariae Rapallo' e per ricerche che nefacessimo non ne potemmo avere notizia, noi lo segnaliamo alla ricerca dei pratici delluogo”. A questo possiamo rispondere con certezza che l'Oratorio di Santa Maria, che essinon hanno saputo trovare, è lo stesso descritto sotto il titolo della Santissima Trinità,tenendo presente inoltre che questo nome veniva dato alle chiese ed oratori in cui idottrinanti insegnavano nella seconda metà del secolo XVII e nel secolo XVIII. Quindi iltitolo di Santa Maria è il primo nome dell'Oratorio dei Bianchi ed a suffragio della nostratesi è il fatto che la festa principale è l'8 settembre solennità della Natività di Maria. Daquesto fatto appare chiaro che i primi oratori dei Bianchi si intitolavano al nome deltitolare della parrocchia, oppure alla Beata Vergine o a qualche santo particolare mentre nelsecolo XVII e seguenti presero il nome della Santissima Trinità, come a Chiavari, a Pegli, aLavagna ed a Rapallo perché in questa città funzionavano i dottrinanti, come accennatosopra. Capo I Scopi della ConfraternitaArt. 1La Confraternita della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio del Protomartire SantoStefano e della Santissima Trinità in Rapallo è una associazione di fedeli che tendonomediante l'azione comune all'incremento della fede cristiana dei confratelli con lapreghiera, l'opera di evangelizzazione e l'esercizio della carità (Cann. 298, 1).Art. 2La confraternita come sua costante tradizione promuove ogni forma di pietà liturgica

approvata, che accosti i confratelli all'Eucaristia: si adopera per realizzare opere di carità edi apostolato secondo le esigenze specifiche dei tempi ed in armonia con il piano pastoralestabilito dal vescovo per la diocesi e dal parroco per la parrocchia.Art. 3La Confraternita della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio del Protomartire SantoStefano e della Santissima Trinità ha sede nell'Oratorio dei Disciplinanti detto dei Bianchi,intitolato alla Natività di Maria Santissima e con protettori i Santo Filippo e Giacomo,situata in Rapallo. La confraternita si è aggregata alla Venerabile Arciconfraternita delGonfalone di Roma. Capo II I confratelliArt. 4Possono far parte della confraternita i fedeli di ambo i sessi che intendono impegnarsi adosservare lo statuto ed a conseguirne i fini cooperando all'edificazione del Corpo di Cristo,secondo le condizioni e i compiti di ciascuno (Cann. 208). Adempiendo “con grandediligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale, sia della Chiesaparticolare alla quale appartengono” (Cann. 209). Nel presente statuto il termineconfratello-confratelli si intende riferito anche alle consorelle a meno che a detto terminenon sia necessario aggiungere la specificazione. Il parroco pro tempore della Parrocchia deiSanti Gervasio e Protasio di Rapallo è membro de iure.Art. 5È dovere dei confratelli “condurre una buona e santa vita, procurando di mantenersi nellaGrazia di Dio con la frequenza ai SS. Sacramenti”, partecipare alla catechesi degli adulti,alle funzioni liturgiche, alle opere di carità, proprie della confraternita stessa e stabilitesecondo i tempi; dare il proprio efficace contributo allo sviluppo e al buon andamento dellaconfraternita mediante la concordia fraterna e con una condotta religiosa, morale e civile inconformità alla fede cristiana.In particolare i confratelli sono tenuti a: • partecipare alle Congregazioni Generali esprimendo lealmente ed in modo chiaro il proprio pensiero; • recitare quotidianamente un Pater Noster, un Ave Maria, un Gloria Patri, per tutti i confratelli vivi ed un Requiem per i confratelli defunti.Sono inoltre esortati a: • contribuire, a seconda delle proprie possibilità, a quei soccorsi materiali che dal Consiglio venissero deliberati per sovvenire alle necessità dei confratelli bisognosi; • visitare i confratelli infermi, disponendoli se occorre a ricevere i Sacramenti, ed a partecipare ai funerali dei confratelli deceduti.Art. 6I confratelli devono contribuire alle spese per il funzionamento della confraternita e dellachiesa in cui essa ha sede, liberamente ciascuno secondo le proprie possibilità. Tuttavia,dalla Congregazione Generale ogni anno verrà stabilita una quota che ogni confratellodovrà corrispondere e che sarà riscossa per l'anno successivo preferibilmente durante lanovena della Natività di Maria Santissima (15 agosto-15 settembre).

Capo III Accettazione dei confratelliArt. 7I fedeli che desiderano far parte della confraternita devono farne domanda indirizzata alPriore, scritta su apposito modulo e controfirmata da almeno un confratello che fa dagarante.Art. 8Il richiedente deve aver compiuto 18 anni per avere pienamente diritto a far parte delConsiglio; gli inferiori sono accettati come aspiranti; essi non hanno diritto di voto fino alcompimento della maggiore età. La loro domanda deve essere firmata da un genitore.Art. 9La domanda di ammissione verrà valutata nella prima successiva riunione del Consigliodella confraternita e accettata o respinta a maggioranza dei voti con scrutinio segreto:“avvertendo di non ammettere persone che non abbiano fama di buoni cristiani”.L'accettazione o il rifiuto devono essere comunicati al richiedente tramite lettera firmatadal Priore. Dei nuovi confratelli sarà data comunicazione nella prima successivaCongregazione Generale.Art. 10Dopo l'accettazione il confratello dovrà versare la quota annua e verrà iscritto nel Libro deiConfratelli. Per l'intero corso di un anno, a decorrere dalla data di presentazione delladomanda, non avrà diritto di voto nella Congregazione Generale né per la elezione delConsiglio e non potrà ricoprire alcuna carica.Art. 11Nessuno potrà essere accettato nella Confraternita se non nella piena osservanza di tutte lenorme del diritto e del presente statuto (Cann. 307) e nessuno che sia stato legittimamenteiscritto può essere dimesso, se non per giusta causa a norma del diritto e dello statuto(Cann. 308). Chi per sua propria volontà espressa per iscritto al Priore, oppure chi per dueanni consecutivi ometta di versare la quota, benché sollecitato per iscritto, sarà dimessodalla confraternita con votazione del Consiglio. Capo IV Governo della Confraternita e rapporto con l'autorità ecclesiasticaArt. 12La Confraternita della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio e del Protomartire SantoStefano di Rapallo in forza della sua erezione su decreto del Vescovo diocesano ed inragione delle finalità che si propone, (Cann. 312,3) è un'associazione pubblica (Cann. 301)e per lo stesso decreto con cui fu eretta è costituita persona giuridica e riceve, per quantorichiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa.(Cann. 313)Art. 13Come tutte le associazioni di fedeli, anche la Confraternita della Sacratissima VergineMaria Madre di Dio del Protomartire Santo Stefano e della Santissima Trinità di Rapallo è

soggetta alla vigilanza dell'Autorità Ecclesiastica competente che per essa è il Vescovodiocesano (Cann. 312). A lui pertanto spetta il diritto ed il dovere di visitare la confraternitae avere cura che sia conservata con l'integrità della fede cristiana. A norma del diritto edello statuto.Art. 14Per tutto quanto riguarda la disciplina della confraternita ci si attiene a quanto stabilito daldiritto canonico, in particolare nel libro II, titolo V.Art. 15Organi di governo della confraternita sono: • la Congregazione Generale di tutti i membri della confraternita, quando è legittimamente convocata, a norma del diritto e dello statuto; • il Consiglio, costituito dal parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo, che assume il titolo di assistente ecclesiastico della confraternita, dagli Ufficiali della confraternita, legittimamente eletti dalla Congregazione Generale; • i singoli Ufficiali nell'ambito dei poteri loro attribuiti dallo statuto o delegati dal Consiglio, sempre a norma del diritto e dello statuto medesimo.Art. 16Il Consiglio della confraternita è composto dal parroco pro tempore dei Santi Gervasio eProtasio di Rapallo e dai seguenti Ufficiali: • un Priore; • due Vici-Priore; • due Provveditori di chiesa di cui uno deve essere una consorella; • un Tesoriere; • due Consiglieri; • un Segretario.Art. 17Il numero degli Ufficiali e le loro attribuzioni può essere variato secondo l'opportunità e leesigenze per un retto funzionamento della confraternita, su decisione della CongregazioneGenerale. A giudizio del Consiglio a seconda delle circostanze per esecuzioni di particolariservizi, possono essere designati degli aiutanti e degli incaricati, senza far parte delConsiglio. Capo V Congregazione GeneraleArt. 18“Siccome per ininterrotta tradizione della Confraternita, in essa tutti i confratelli siritengono eguali, è parso sempre conveniente che le cose della Confraternita siamministrino con il comune volere di tutti” pertanto si stabilisce che essi si radunino inCongregazione Generale ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogniqualvolta la necessità ed il Priore lo riterranno opportuno, per trattare, decidere edeterminare tutti gli argomenti occorrenti alla sua amministrazione.Art. 19

La Congregazione Generale può validamente deliberare se costituita, in primaconvocazione, da almeno la metà più uno dei confratelli aventi diritto; in secondaconvocazione, in altra data, da qualunque sia il numero dei partecipanti, purché siapresente il Priore o in sua assenza i due Vice-Priori.Art. 20La Congregazione Generale deve essere sempre convocata dal Priore o in sua assenza daidue Vice-Priori, mediante avviso personale a ciascun confratello indicando il luogo ilgiorno e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno dellematerie da trattare, recapitato almeno cinque giorni prima della Congregazione stessa.Art. 21Di ogni convocazione della Congregazione Generale sia ordinaria che straordinaria, deveessere data tempestiva comunicazione al Vescovo diocesano ed al Delegato Vescovile delleConfraternite, affinché volendolo possano presenziare sia personalmente sia a mezzo diloro delegato, con diritto di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.Art. 22La trattazione delle pratiche deve seguire l'ordine del giorno stabilito nella convocazione,eventuali proposte dei confratelli possono essere aggiunte in calce e preventivamenteaccettate dal Priore. Nessuno può prendere la parola se non gli è concessa dal Priore. Se visaranno differenti opinioni si ricorrerà alla votazione per alzata di mano o alla votazionesegreta. Le decisioni saranno valide se votate a maggioranza dei voti presenti.Art. 23La Congregazione Generale ha facoltà di: • dare norme riguardanti la confraternita stessa; • indire e tenere Congregazioni; • eleggere gli Ufficiali del Consiglio (Cann. 309); • approvare la relazione annuale del Consiglio; • stabilire il limite della spesa a discrezione del Priore.Art. 24Di tutte le deliberazioni e decisioni adottate nella Congregazione Generale, il Segretarioredigerà il verbale annotando diligentemente il contenuto degli interventi. Il verbale verràredatto sul Libro dei Verbali e sottoscritto dal Priore, da due confratelli presenti e dalSegretario. Capo VI Il ConsiglioArt. 25Poiché sarebbe molto difficile per ogni negozio che occorre, congregare tutti i confratelli,si stabilisce “che vi sia il Consiglio; esso dovrà riunirsi ordinariamente ogni due mesi eogni qualvolta sembrerà opportuno al Priore o in sua assenza ai Vice-Priori”.Art. 26Il Consiglio è responsabile del regolare funzionamento della confraternita e deve curarne losviluppo riguardo ai fini particolari. È suo compito:

• provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed allo sviluppo della confraternita; • accettare donazioni, legati, eredità quando non comportino eccessivi gravami; per tale specifica ragione occorrerà il voto della Congregazione Generale; • accettare o respingere le persone che fanno domanda di aderire alla confraternita; • compilare il resoconto delle funzione e dell'attività della confraternita da sottoporre annualmente all'approvazione della Congregazione Generale. Il resoconto approvato o con eventuali osservazioni apportate dalla Congregazione Generale deve essere presentato al Vescovo; • richiamare od espellere dalla confraternita chiunque si renda indegno di appartenervi; • coadiuvare il Cappellano per quanto concerne la celebrazioni delle funzioni religiose e l'adempimento di obblighi propri della confraternita.Art. 27Il Consiglio è convocato dal Priore o in sua assenza dai Vice-Priori, tramite lettera o avvisoverbale personale almeno tre giorni prima della data stabilita. Esso ha validità deliberantese vi saranno presenti almeno la metà più uno dei componenti (Parroco ed Ufficiali).Qualora il numero legale venisse meno per due convocazioni consecutive, ma noneffettuabili nel medesimo giorno, nella terza convocazione il Consiglio potrà deliberarequalunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese amaggioranza; in caso di parità il voto del Priore vale doppio. Capo VII Elezione degli UfficialiArt. 28Essendo vero che “fra tutti i fedeli sussiste una vera eguaglianza nella dignità e nell'agire”,nessuna distinzione sarà fatta tra i fratelli e le sorelle della confraternita così che sia gli uniche le altre possono essere eletti Ufficiali, con la sola riserva di alcuni uffici che sembranopiù agevolmente svolti da un fratello piuttosto che da una consorella e viceversa.Art. 29Tutti gli Ufficiali della Confraternita, escluso il Parroco, durano in carica tre anni dalla datadella loro elezione; possono essere rieletti.Art. 30La Congregazione Generale nella quale è iscritto all'ordine del giorno il rinnovo delConsiglio è presieduta dal Priore ancora in carica. Egli nomina due confratelli che faccianoda scrutinatori; presiede alle operazioni di voto e allo scrutinio; proclama gli eletti convocai confratelli eletti per il primo Consiglio.Art. 31L'elezione degli Ufficiali che compongono il Consiglio avviene durante unaCongregazione Generale, con voto segreto; risultano eletti i primi nove confratelli chehanno ricevuto più voti, in caso di parità prevale il confratello con più anzianità nellaconfraternita e quindi per età.Art. 32

Nel primo Consiglio gli eletti concordemente procederanno alla singola attribuzione degliincarichi, quindi dichiarano per iscritto la loro accettazione. Qualora qualcuno rinunciasseall'incarico per cui è stato eletto si procederà entro un mede ad una nuova elezione perl'incarico vacante.Art. 33Ad un ufficio che, nel corso dei tre anni, rimanesse per qualsiasi ragione vacante, occorreprovvedervi entro un mese con la elezione di un altro confratello che rimane in caricafintantoché non scade l'intero Consiglio.Art. 34Non appena il Vescovo, constata la validità delle votazioni e l'idoneità dei confratelli eletti,comunica per iscritto la conferma dei singoli ufficiali, il Priore nuovo eletto convoca ilConsiglio ed a questa prima riunione invita, senza diritto di voto, gli Ufficiali che hannoterminato il mandato, per il passaggio delle consegne. Fino a tale riunione rimane in caricail Consiglio precedente, con funzione supplente per il disbrigo della ordinariaamministrazione. Capo IX Il PrioreArt. 35Il Priore è il primo Ufficiale della Confraternita e come capo la rappresenta da solo,unicamente per curarne gli aspetti legali, sarà zelante nell'osservanza dello statuto e necurerà la scrupolosa osservanza da parte di tutti i confratelli.È suo compito: • firmare congiuntamente ad un Vice-Priore atti, lettere, verbali, mandati e qualsiasi altro carteggio riguardante la confraternita; • indire e convocare, congiuntamente ad un Vice-Priore, le Congregazioni Generali e i Consigli, formandone l'ordine del giorno; • firmare il bilancio amministrativo unitamente al Tesoriere e ad un Vice-Priore, farlo approvare dal Consiglio ed inviarlo al Vescovo ogni anno entro il mese di marzo; • redigere la relazione annuale del Consiglio da far approvare nella Congregazione Generale; • provvedere all'amministrazione ordinaria della confraternita in un limite di spesa stabilita ogni anno dalla Congregazione Generale; • tenere le chiavi della chiesa e di ogni altro locale che appartiene alla confraternita.Art. 36All'ufficio di Priore sarà sempre eletto un confratello uomo. Non può essere eletto chiricopre compiti direttivi nei partiti politici (Cann. 317,4) Capo X I Vice-PrioriArt. 37I Vice-Priori sono eletti in numero di due. Essi tengono il posto subito dopo il Priore,coadiuvandolo nel disimpegno del suo ufficio e lo sostituiscono congiuntamente in caso diassenza. Avranno cura che siano adempiuti a tempo debito gli obblighi statutari; cureranno

e sorveglieranno la conservazione, l'incremento ed il retto uso di opere e beni patrimonialiappartenenti alla confraternita. Del loro operare sarà tenuto al corrente il Priore che neproporrà lo svolgimento nel Consiglio. Un Vice-Priore firma congiuntamente al Priorecome previsto all'art. 35. Capo XI Provveditori di ChiesaArt. 38I provveditori di chiesa sono eletti in numero di due, di cui uno sarà una consorella. Lorocompito è avere speciale cura della chiesa, di tutto quanto necessario alle funzioni religiosee degli arredi sacri provvedendone al funzionamento ed alla pulizia. Avranno le chiavinecessarie a tale ufficio. Collaboreranno fra loro nel disimpegno dei compiti affinché lachiesa e le suppellettili della confraternita mantengano sempre un decoroso stato diconservazione. Capo XII Il TesoriereArt. 39Il Tesoriere amministra i fondi della confraternita registrando entrate ed uscite ecustodendo la cassa. Effettua i pagamenti su mandato del Priore. Procura di riscuotere lequote annuali dei confratelli. Redige il bilancio consuntivo annuale, firmandolo insieme alPriore, da presentare al Consiglio. Tiene costantemente aggiornato il Priore e il Consigliosull'andamento dei fondi a disposizione della confraternita, e del loro impiego. Custodiscele chiavi delle cassette delle elemosine e ne presiede l'apertura con un Vice-Priore, inoltrecustodisce eventuali oggetti di valore della confraternita nel modo più idoneo e sicuro. Capo XIII I ConsiglieriArt. 40I Consiglieri sono eletti in numero di due. Essi si occupano in particolar modo dei nuoviconfratelli, nel loro primo anno di appartenenza alla confraternita istruendoli sugli scopi,diritti, doveri e consuetudini. Partecipano, almeno uno, al Consiglio Diocesano delleConfraternite. Capo XIV Il SegretarioArt. 41Il Segretario redige i verbali della Congregazioni Generali, dei Consigli, annotando tutte ledeliberazioni che vengono adottate. Redige la corrispondenza e cura l'invio e la ricezionedella convocazioni. È responsabile e tiene aggiornato l'archivio ed i vari libri dellaConfraternita. Assiste il Priore e il Consiglio per quanto riguarda il disbrigo delle pratiche. Capo XV Il Cappellano

Art. 42Il Cappellano della Confraternita è il parroco pro tempore della Parrocchia dei SantiGervasio e Protasio di Rapallo. Egli è membro di diritto della confraternita, senza altriobblighi tranne quelli derivanti dal suo ufficio; partecipa al Consiglio con diritto di parola,ma non di voto. Spetta a lui celebrare la liturgia. È compito e dovere del Cappellanoimpartire ai confratelli la catechesi opportuna e dirigere la vita spirituale della confraternitain collaborazione con il Consiglio, in piena armonia con il piano pastorale diocesano. Capo XVI Festività della ConfraternitaArt. 43In alcuni giorni dell'anno liturgico si celebrano particolari festività nella nostra chiesa: • 20 gennaio festa di San Sebastiano patrono dei vigili urbani; • partecipazione processione Corpus Domini; • partecipazione processione 3 luglio in onore di Nostra Signora di Montallegro; • 8 settembre Natività di Maria Santissima; • pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario di Nostra Signora di Montallegro nella domenica successiva la Natività di Maria Santissima; • celebrazione almeno una volta al mese, non in giorno festivo, della Santa Messa per i confratelli. Per la morte di un confratello sarà celebrata una Santa Messa in suo suffragio appena se ne presenti la disponibilità. Capo XVII Abito e distintivo dei confratelliArt. 44La veste dei confratelli è costituita da: una cappa ti tela bianca semplice, cinta di cordoneceleste. Porterà sulla parte sinistra del petto il segno distintivo con Maria Madre di Dio edue confratelli inginocchiati e portanti la scritta “Societas S. Mariae Gonfalonis RapalliAggregata Archiconfraternitati Roma 1647”. Il formato del distintivo è ovale. Il tutto èstampato in nero su fondo bianco. Capo XVIII Disposizioni generaliArt. 45Ogni confratello si procurerà presso il Segretario una copia del presente statuto ondepoterlo conoscere e con l'aiuto di Dio osservarlo. Una copia di esso dovrà essere sempre adisposizione per consultazione nei locali della confraternita e durante le CongregazioniGenerali e i Consigli.Sia all'inizio che al termine di ogni Congregazione, seguirà la recita dell'orazione.Eventuali emendamenti potranno essere apportati nella osservanza dei canoni del dirittocanonico. Si approva Chiavari, 21 maggio 1986 Daniele Ferrari Vescovo


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